La pronuncia del TAR Lazio n. 4916 del 28.4.2021
Con sentenza n. 4916 del 28.4.2021, il T.A.R. Lazio ha aggiudicato alla Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri e Affini, il primo round della contesa con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, negando l’assimilazione dei prodotti di panetteria freschi ai beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’art.32 coma 2 lett. C, del testo unico delle imposte sui redditi.
Con la suddetta sentenza il TAR Lazio ha infatti annullato il decreto del Ministero dell’Economa e finanze del 5.8.2010, pubblicato in G.U. il 10.09.2010, con cui ai fini fiscali, l’attività di produzione di prodotti di panetteria freschi effettuata nell’esercizio dell’impresa agricola, in quanto considerata connessa a detta attività, veniva assoggettata al regime fiscale di maggior favore riservato alle attività agricole rispetto a quello applicato per l’ordinaria attività di panificazione nell’ambito dell’esercizio dell’impresa commerciale.
La motivazione
La suddetta decisione poggia sulla considerazione che il pane fresco non costituisce un prodotto c.d. di “ prima trasformazione” e, per converso, la relativa attività di panificazione è funzionale alla realizzazione di prodotti di seconda trasformazione, implicanti l’utilizzo di farina, di lievito, di sale e di altri ulteriori ed eventuali ingredienti di matrice industriale (aromi, conservanti, coloranti ecc).
Da tale assunto il giudice amministrativo ha ricavato la illegittimità della normativa impugnata per contrasto con i limiti della delega primaria contenuta nell’articolo 32 comma 2 lett. C) del TUIR, con l’art. 2135 c.c. in tema di attività di impresa agricola, alla luce della normativa dell’Unione Europea, con le regole comuni di concorrenza ed uniformità del mercato propri della PAC, e con il divieto di aiuti di stato.
Conclusioni
Al di là del merito della questione, la pronuncia in esame, a parere di chi scrive, costituisce un valido strumento di studio da parte del giurista del settore agroalimentare, risultando alquanto articolata e chiara nella descrizione ed interpretazione del panorama normativo sovranazionale e nazionale in subiecta materia, attenta a circoscrivere il potere regolamentare del Ministero nell’elencazione delle attività connesse all’esercizio dell’attività agricola e precisa nell’enucleare gli stessi profili di competenza del giudice nazionale rispetto alla valutazione di una misura nazionale, quale indebito aiuto di stato, alla stregua dei principi comuni del Trattato di Funzionamento Unione Europea.


