Continua l’approfondimento sulle nuove norme in materia di reati agroalimentari. Dopo aver affrontato le novità del disegno di legge 2427 del 2020, analizziamo le proposte di riforma alla normativa di diritto sostanziale: Il Titolo VI, Libro Secondo del Codice Penale.
Dei tredici articoli che costituiscono il disegno di legge 2427 del 6.3.2020, i primi tre contengono delle proposte di riforma del Codice Penale.
L’intervento di riforma si concentra, in particolare, sui due gruppi di reati tradizionalmente associati al settore alimentare, contenuti nei Titoli VI e VIII del Libro Secondo del Codice Penale, rispettivamente contro la incolumità pubblica e contro l’economia, l’industria e il commercio.
Proprio alcune tra queste disposizioni codicistiche sono oggetto degli Artt.1 e 2 della proposta in esame.
Il disegno di legge si propone innanzitutto di superare l’attuale partizione interna del Titolo VI del Libro Secondo del codice penale (Dei delitti contro l’incolumità pubblica), che distingue tra “Delitti di comune pericolo mediante violenza” (Capo I) e “Delitti di comune pericolo mediante frode” (Capo II), sostituendola con la distinzione tra “Delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica” (Capo I) e “Delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali” (Capo II), meglio capaci di rispecchiare contenuti e obiettivi del progetto di riforma.
L’articolo 439 c.p.: Avvelenamento di acque e alimenti
Il primo articolo sul quale ricade l’intervento di modifica è l’articolo 439 c.p.
E’ prevista ridefinizione del suo ambito di applicazione, estendendo la fattispecie fino a ricomprendere ogni condotta di avvelenamento di ogni tipo di acqua o di alimento, senza distinzione circa la tipologia delle acque oggetto della condotta descritta, relativamente alla loro destinazione o al momento del loro prelievo o degli alimenti rispetto ai quali interviene, per lo specifico disvalore che di per sé connota quel tipo di azione e per la diffusività del pericolo che la condotta può cagionare.
E’ stato puntualmente osservato come detto intervento di modifica non determinerebbe la sovrapposizione o confusione applicativa con la disciplina dettata in materia di inquinamento delle acque, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ragione della diversità del bene giuridico tutelato e, quindi, del significato attribuito concetto di avvelenamento, non riconducibile a quello di inquinamento, salvo il caso in cui questo si connoti in un’azione di sversamento di vere e proprie sostanze velenose, tali da mettere, appunto, in pericolo la salute pubblica.
Oltre all’ipotesi dolosa è prevista anche quella colposa, come per i delitti in materia di salute pubblica in generale (cfr. art.452 c.p. nella formulazione di cui al disegno di legge in esame).
L’articolo 440 c.p.: Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali
Rispetto alla fattispecie di cui all’articolo 440 c.p. il testo di riforma prevede l’introduzionedella previsione complementare della contaminazione, al fine di colmare un grave vuoto normativo costituito dall’assenza di una fattispecie adatta ai casi di contaminazione. E’ stata, inoltre, prevista, la possibilità che dette condotte vengano commesse anche in fase di produzione.
A differenza di quanto previsto nell’articolo 439 c.p., in questo caso la condotta descritta riguarda espressamente i beni destinati all’alimentazione, così come le acque, delimitando, così, l’oggetto della disposizione rispetto al più ampio concetto di acque utilizzato nella precedente disposizione.
È stato, invece, deletato il riferimento al consumo pubblico o di una o più comunità, in quanto superfluo rispetto alla formulazione del precedente disegno di legge.
Si noti come la proposta di riforma di cui al disegno di legge in oggetto prevede una parificazione tra il trattamento relativo agli alimenti e quello relativo ai medicinali, in ragione dell’identità del pericolo che può derivare alla salute pubblica, a prescindere dalla tipologia specifica di prodotto.
L’art. 440 bis c.p.: Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi
L’art.1 del disegno di legge introduce una nuova previsione normativa, l‘articolo 440 bis, incui vengono raggruppati e sostituiti gli attuali articoli 442 e 444 c.p., realizzando una semplificazione e un chiarimento rispetto agli attuali rapporti tra gli illeciti penali alimentari previsti nel codice e nelle leggi speciali.
In particolare, vengono fatte confluire in questa norma tutte le condotte di successiva commercializzazione di prodotti resi pericolosi per la salute pubblica dalle azioni di cui ai precedenti articoli 439 e 440 c.p.; per questa ragione è stata anche inserita la specifica clausola di riserva, che esclude la punibilità del concorrente nella condotta che in origine ha reso il prodotto pericoloso.
E’ stato mantenuto il riferimento all’alimento nocivo o comunque inadatto al consumo umano, definito all’articolo 445 ter c.p. sulla base dell’articolo 14 del regolamento (CE) n.178/2002.
L’articolo 440 ter c.p.: Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi
Si tratta di un’altra delle fattispecie introdotte dal disegno di legge 2427, che descrive una condotta omissiva necessariamente dolosa, realizzabile da un soggetto definito come operatore del settore alimentare (ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002) o, comunque, da qualunque operatore del commercio (ossia un soggetto che ha la disponibilità dei beni per ragioni connesse alla loro commercializzazione) anche a prescindere dalla circostanza che il prodotto sia pericoloso per effetto delle condotte di cui agli articoli 440 e 440 bis c.p.: è stata inserita un’apposita clausola di riserva, al fine di escludere la possibilità che la norma si applichi quando la pericolosità del prodotto detenuto derivi da precedenti condotte del soggetto, riconducibili alle fattispecie sanzionate dalle predette norme.
L’omissione descritta è attribuita specificamente a un soggetto il quale, avendo in buona fede acquisito la detenzione o proseguito nell’alienazione di alimenti destinati al consumo, in un secondo momento sia venuto a conoscenza della situazione di pericolosità connessa al consumo del prodotto senza intervenire a neutralizzarla di sua iniziativa o secondo le indicazioni fornite dalla norma medesima.
Con riguardo agli alimenti, la norma costituisce il necessario adeguamento alle istruzioni contenute nel regolamento (CE) n.178/2002, che impone obblighi di ritiro dal mercato e di richiamo presso gli acquirenti, oltre che precisi doveri di informazione nei confronti delle autorità competenti, a carico degli operatori nel settore alimentare (articolo 19).
L’articolo 440 quater c.p.: Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose
Il nuovo articolo 440 quater descrive la condotta di chi, fuori dai casi previsti dagli articoli 440 bis, 440 ter, 441 e 443, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali, pregiudichi la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica. La pubblicità di cui alla disposizione in oggetto potrebbe essere sia radicalmente “falsa” sia solamente “incompleta” seppur non necessariamente falsa.
Detta ipotesi delittuosa presuppone una condotta strutturalmente dolosa che, sebbene strutturata come reato comune, può essere ascritta a soggetti titolari di un’attività di comunicazione pubblicitaria non necessariamente connessa all’attività di produzione di ciò che viene pubblicizzato.
Si comprende come la sicurezza del consumo possa essere lesa o comunque esposta a pericolo non soltanto per via delle caratteristiche strutturali e funzionali del bene, ma anche a seguito delle distinte e autonome modalità del suo utilizzo, come prospettate dai messaggi pubblicitari.
Si noti che non giova richiamare – come disciplina già esistente ed efficace sul piano sanzionatorio – le disposizioni sulle pratiche commerciali ingannevoli (articoli 21 e 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005), in quanto nel presente disegno di legge è selezionata la specificità del pericolo per la sicurezza del consumo, che rende penalmente rilevante la condotta e che manca nella previsione del codice del consumo, limitata a sanzioni amministrative sul piano della concorrenza sleale.
L’articolo 441 c.p.: Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
Il disegno di legge in esame prevede l’introduzione di un nuovo comma all’art.441 c.p. che, nella formulazione vigente, testualmente recita: “Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo 440, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309”.
Nella nuova formulazione il medesimo trattamento sanzionatorio viene esteso a chi, nell’ambito di un’attività di impresa, senza essere concorso nell’adulterazione o nella contraffazione, importi, esporti, spedisca in transito, introduca in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporti, detenga per il commercio, commercializzi, somministri, venda o distribuisca le cose indicate nel primo comma, contraffatte o adulterate in modo pericoloso per la salute pubblica.
L’articolo 445 bis c.p.: Disastro sanitario
L’introduzione dell’articolo 445 bisc.p.muove nella direzione della sempre maggiore puntualizzazione legislativa della nozione stessa di disastro.
La nuova fattispecie di reato segue la scia che ha portato nel 2015 all’introduzione del reato di disastro ambientale di cui all’articolo 452 quater c.p.
La tipizzazione di un autonomo e generale delitto di disastro sanitario tiene conto del macroevento del disastro che non riguarda forme di condotte dolose assimilabili alla strage (come l’avvelenamento doloso, già normativamente parificato alla strage), ma costituisce un’ipotesi aggravata di delitti orientati al profitto e alla frode alla salute, prima che al danno immediato a quest’ultima.
La specificazione di un numero di persone lese o decedute (tre o più persone) è essenziale per la determinatezza di una fattispecie di danno qualificato dal pericolo nello specifico ambito della salute pubblica.
L’articolo 445 ter c.p: Disposizioni comuni
Si tratta ancora di una nuova disposizione introdotta dal disegno di legge, contenente una pluralità di definizioni finalizzate a chiarire la prospettiva della tutela, stabilendo, in primis, che il pericolo per la salute pubblica comprende anche quello derivante da consumi cumulativi in quantità normali delle acque, dei medicinali o degli alimenti già distribuiti o venduti, con l’ulteriore precisazione che l’evento di pericolo per la salute pubblica deve essere accertato con riferimento al tempo della distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo dei predetti alimenti.
Ancora, è precisata la definizione di alimento adulterato e inadatto al consumo umano.
L’articolo 448 c.p.: Pene accessorie
Il disegno di legge aggiunge due ulteriori commi alla superiore disposizione codicistica prevedendo l’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione temporanea dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo e della pubblicazione della sentenza di condanna viene prevista nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 439, 440, 440 bis, 441 e 445 bis c.p.
E’ prevista, altresì, l’applicazione, anche per detti reati indicati, nonché per quello di cui all’articolo 440 ter c.p., delle ulteriori pene accessorie di cui all’articolo 518 bis c.p., parimenti introdotto dal disegno di legge in esame, per perequare il trattamento sanzionatorio complessivo tra fattispecie che, pur tutelando beni giuridici diversi, sono caratterizzate da uniformità nell’oggetto.
L’articolo 452 c.p.: Delitti colposi contro la salute pubblica
Nella formulazione di cui al disegno di legge, l’art 452 c.p. è stato riformato mediante la revisione del trattamento sanzionatorio dei delitti colposi contro la salute pubblica, modulato per relationem rispetto a quanto stabilito per le corrispondenti figure dolose.
Al secondo comma del novellato articolo 452 si prevede, infine, la responsabilità penale derivante dalla commissione per colpa dei fatti previsti dagli articoli 440, 440 bis, 440 ter, 441, 443 e 445, stabilendosi l’applicazione delle pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte di due terzi.


