La Corte di giustizia europea (CGUE): la denominazione di origine protetta (DOP) dell’UE si estende ai servizi

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La questione

Nel corso di una controversia intentata dal Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contro Champanillo (una catena di tapas bar spagnoli con cinque ristoranti nella regione della Catalogna), il tribunale provinciale di Barcellona ha deferito la questione alla Corte di giustizia europea (CGUE), chiedendo come applicare sul campo il regime DOP dell’UE.

La sentenza

Con sentenza del 9 settembre la Corte di Giustizia,  dopo avere enucleato la portata interpretativa dell’art. 103 par. 2 lettera a) e par. 2 lettera b) di cui al Regolamento 1308/2013 CE, ha stabilito che, nel valutare la potenziale violazione della relativa disciplina, la Corte spagnola deve considerare che il regolamento a tutela delle DOP si applica non solo ai prodotti alimentari ma anche ai servizi.

Motivazione

Secondo la sentenza, i marchi di qualità  sono tutelati non solo dall’abuso o dall’imitazione, ma anche dall’evocazione del luogo in cui vengono realizzati i prodotti. Un’evocazione può essere rilevata qualora si ritenga che componenti della presentazione, compresi elementi figurativi e verbali, possano creare, nella mente di un consumatore europeo medio che è ragionevolmente ben informato e ragionevolmente attento e avveduto, un  nesso sufficientemente chiaro e diretto tra quel nome e la DOP. Al fine di individuare tale nesso, il giudice spagnolo dovrebbe considerare diversi aspetti, quali l’incorporazione parziale della denominazione protetta, il rapporto fonetico e visivo tra i due nomi e la somiglianza che ne deriva. Inoltre, proprio in ragione dei vari profili di interesse della tutela accordata ai prodotti DOP, la sua sfera applicativa non deve essere circoscritta solo alla comparazione tra prodotti alimentari, ma anche ai servizi.  

Ancora i giudici dell’ U.E. hanno chiarito che la tutela delle DOP prescinde dall’accertamento della sussistenza di atti di concorrenza sleale  da parte del soggetto titolare della denominazione contestata, essendo a tal fine sufficiente l’obiettivo riscontro della potenziale confusione che il prodotto e/o servizio possa ingenerare circa il suo legame con una DOP .

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Avv. Antonio Pivetti

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