Premessa
L’aggregazione tra gli operatori del settore agroalimentare rappresenta un fenomeno organizzativo incentivato dal Legislatore nazionale, ora attraverso la previsione di piani di intervento di natura finanziaria (agevolazioni economiche), ora attraverso la adozione di misure di sostegno volte a favorire lo sbocco dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri ed in definitiva la stessa stabilità del mercato.
Di seguito ed in pillole, una brevissima carrellata dei principali strumenti che la normativa nazionale prevede a sostegno del settore.
I contratti di filiera e di distretto
I contratti di filiera e di distretto, istituiti con la legge finanziaria del 2003, articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vengono stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Mipaaf. Detti contratti prevedono linee di finanziamento agevolate per il rilancio degli investimenti nel settore agroalimentare al fine di realizzare programmi d’investimento integrati a carattere interprofessionale e aventi rilevanza nazionale. Riguardano tutti i diversi segmenti della filiera agroalimentare, dalla fase primaria a quella della distribuzione. Assolvono, in definitiva, la finalità di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
La competenza a promuovere i contratti di filiera e di distretto è del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE.
Intese di Filiera (intese per l’integrazione della filiera)
Le intese di filiera rappresentano un efficace strumento per la regolamentazione del mercato agroalimentare. Introdotte con decreto legislativo n. 102 del 2005 (artt. 9 e ss), le intese di filiera costituiscono il punto di partenza e di riferimento dell’attività negoziale che, a cascata, si snoda attraverso i contratti quadro, i contratti tipo ed, in ultimo, i contratti tra i singoli agricoltori ed i primo acquirenti.
Attraverso le intese di filiera vengono definite le azioni volte a migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; viene regolamentata l’immissione dei prodotti sul mercato e definiti i modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura. Le Intese di filiera possono, altresì, definire strategia di valorizzazione e tutela dei prodotti di qualità e promuovere il legame tra realtà produttive territoriale e ed i relativi beni di provenienza.
Le intese di filiera vengono definite, nell’ambito del c.d. Tavolo agroalimentare, dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale dei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli, nonché dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute, e sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. La definizione delle modalità per la stipula delle filiere, nonché per la costituzione e il funzionamento dei tavoli di filiera, sono state definite con il DPCM 5 agosto 2005 che attribuisce al Ministro delle politiche agricole il compito di verificare la compatibilità con la normativa comunitaria, e nazionale, delle intese di filiera che comportino restrizioni della concorrenza.
I contratti quadro
Nel rispetto della cornice generale rappresentata dalle intese di filiera, si ascrivono i contratti quadro, stipulati dai rappresentanti delle organizzazioni dei produttori (OP) e delle imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli in relazione a singoli prodotti ed aree geografiche. I contratti-quadro perseguono gli obiettivi di sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, allineare il livello di produzione con la domanda di beni, nel rispetto della sicurezza degli approvvigionamenti, migliorare la qualità dei prodotti, ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed in generale promuovere la stabilità del mercato. La stipula di un contratto quadro obbliga gli operatori a stipulare contratti tipo che rispettino i contenuti del contratto quadro, che trova applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, avendo così una efficacia “erga omnes”.
I contratti-quadro stabiliscono, quindi, il contratto-tipo che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.
La normativa istitutiva prevede, infine, una serie di incentivi volti a promuovere la realizzazione dei rapporti negoziali attraverso la stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura conformi ai contratti-quadro, quali la preferenza nell’erogazione di contributi statali per la ristrutturazione delle imprese e nell’assegnazione degli appalti.


