L’agricoltura biologica: un settore in continua crescita

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Emergenza ambientale e emergenza sanitaria spingono verso la stessa direzione

L’emergenza sanitaria da Covid 19 in corso, le misure di contenimento che ancora guidano la nostra vita, le nostre giornate e le nostre scelte, anche sul piano economico, il distanziamento sociale e la continua percezione dell’elevato rischio per la nostra salute e per quella dei nostri cari si sono perfettamente e drammaticamente combinati con una già forte preoccupazione per il prossimo futuro del nostro Pianeta.

L’emergenza ambientale rappresentava già, infatti, un problema con cui l’uomo del nuovo millennio doveva confrontarsi e, per far fonte al quale, già da tempo, ma ancora di più nell’ultimo decennio, ha iniziato a rivedere e ripensare l’impatto della propria attività sull’ambiente.

Ecco, allora, una grandissima attenzione alla sostenibilità della produzione, alla riduzione delle emissioni dannose, alla creazione e alla promozione di filiere produttive a ridotto impatto ambientale.

Questa tendenza ha fortemente colpito anche la produzione agroalimentare e vitinicola, con una spiccata attenzione a sistemi di produzione sempre più rispettosi dell’ecosistema di riferimento.

I consumatori, di riflesso, hanno maturato la grande consapevolezza dei danni irreversibili provocati all’ambiente da pratiche che comportano l’inquinamento del suolo e delle acque, lo spreco di risorse naturali e la compromissione di complessi ecosistemi.

In questo contesto, l’agricoltura biologica, originariamente considerata del tutto marginale nel mercato della produzione alimentare, ha acquisito una sempre più grande considerazione come metodo idoneo a garantire un’offerta di prodotti di qualità, sicuri e salubri, operando nel pieno rispetto dell’ambiente e proprio in questa direzione si sono orientate le scelte di acquisto dei consumatori.

L’analisi del mercato nazionale e europeo unitamente alle peculiarità del periodo storico che sta coinvolgendo il Pianeta intero dimostrano, infatti, come la produzione agroalimentare abbia necessariamente bisogno di essere rivista, riconsiderando settori finora considerati marginali, valutando nuove possibilità e dando la giusta importanza al rispetto dell’ambiente e della salute.

L’agricoltura biologica

L’agricoltura biologica è un sistema globale di produzione basato su una gestione delle risorse naturali che limita rigorosamente l’impiego di fattori produttivi chimici e sintetici, prevede l’abbandono dei fertilizzanti minerali e vieta l’utilizzo di organismi geneticamente modificati, al fine di sfruttare la naturale fertilità del suolo.

Come rilevato dal Cese (Comitato Economico e Sociale Europeo), l’agricoltura biologica non si riduce a un metodo particolare di produzione o di trasformazione di certi prodotti, bensì comprende una concezione più ampia, tenendo in considerazione anche la dimensione socioeconomica, politica e socioculturale.

Si tratta, quindi, di un sistema di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato su un alto livello di biodiversità, sulla salvaguardia delle risorse naturali, sull’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e rigide norme di produzione rispondenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.

L’evoluzione della normativa europea in materia di agricoltura biologica

La rilevanza e la specificità della produzione biologica è stata espressamente riconosciuta a livello europeo attraverso l’adozione di normative dirette ad armonizzare la legislazione degli Stati membri, configurando il relativo mercato come settore merceologico specifico.

A partire dal Regolamento n.2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, risultato della sempre maggiore richiesta di consapevolezza dei consumatori in materia di ambiente e sicurezza alimentare, una prima revisione del quadro normativo è intervenuta con il Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici volta a esplicitare gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione biologica, sì da favorire la trasparenza, la fiducia del consumatore e una percezione armonizzata del concetto di produzione biologica.

Nel 2018 un nuovo intervento del Parlamento e del Consiglio, il Regolamento n.2018/848relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio,ha chiarito gli obiettivi, i principi e le norme applicabili e ridefinito complessivamente la produzione biologica al fine di fornire la base per lo sviluppo sostenibile della produzione e i suoi effetti positivi per l’ambiente.Il Regolamento stabilisce, anche, le norme relative alla certificazione e all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità, nonché in materia di controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali.

E’ stato precisato l’ambito di applicazione con riguardo a una serie di prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, che siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa o siano destinati a esserlo.

Il riferimento è, quindi, a:

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;

c) mangimi;

d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione:

e) lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

Con specifico riferimento alle categorie di prodotti che possono essere certificati quali “biologici”, viene fornita una puntuale elencazione:

  • vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale
  • animali e prodotti animali non trasformati
  • alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati
  • prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti
  • mangimi
  • vino
  • altri prodotti elencati nell’allegato I del regolamento o non ricompresi nelle precedenti categorie.

Detto Regolamento si applicherà a decorrere dall’1 gennaio 2022, sulla base della proroga prevista nel 2020 a causa della sopravvenuta emergenza pandemica mondiale da Covid 19.

Alla superiore disciplina è seguito il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 “che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere”.

La normativa del vino biologico

La normativa relativa alla vinificazione biologica è ancora più recente, in quanto intervenuta in un momento successivo rispetto alla disciplina della viticoltura biologica.

Nell’ambito dell’Unione Europea, la produzione ed il commercio di vino biologico sono stati disciplinati per la prima volta dal sopra richiamato Regolamento della Commissione 889/2008, successivamente modificato dal Regolamento 203/2012.

Dall’1 gennaio 2022 la disciplina applicabile sarà quella prevista dal nuovo Regolamento 848/2018/UE del Consiglio e Parlamento.

Il Regolamento n.2092/91 regolava, infatti la viticoltura biologica, riferendosi alla produzione biologica degli alimenti, uva inclusa.Tale normativa non riguardava, quindi, strettamente il vino, ma solo la sua materia prima.Una volta coltivata e raccolta l’uva biologica, nel passaggio in cantina i principi del bio venivano meno: il produttore poteva a quel punto decidere di introdurre o meno l’uso di sostanze chimiche. Si poteva parlare, allora, di vino prodotto da uve biologichee non di vino biologico.

Solo nel 2004 l’Unione Europea ha elaborato un primo piano d’azione volto anche a regolamentare la vinificazione bio, sino ad arrivare al Regolamento n.203 del 2012.

Dal 2005 al 2009 la Commissione Europea si è, quindi, impegnata nel progetto ORWINE con l’obiettivo di elaborare delle basi scientifiche per stabilire come produrre un vino bio dall’inizio alla fine. I risultati ottenuti dalle diverse ricerche hanno costituito il fondamento del Regolamento Europeo sui vini biologici.

Sono intervenuti, quindi, il Regolamento 834/2007/UE e il Regolamento di esecuzione della Commissione 889/2008/UE contenente specifiche disposizioni per la produzione e la designazione del vino biologico, costituenti le misure applicative al settore vitivinicolo della normativa generale in materia di prodotti biologici.Nel frattempo, molte cantine si erano attenute a norme private circa la produzione di vino biologico, sino a quando, l’8 febbraio del 2012 sono state finalmente approvate le tutte le norme disciplinanti la produzione e un mese dopo è entrato in vigore il Regolamento Europeo n. 203/2012che tutela l’intero processo produttivo dei vini biologici.

Da questo momento i produttori possono ottenere la Certificazione Bio e apporre sull’etichetta dei propri vini il logo ufficiale dell’Unione Europea.

 Oltre a doversi conformare alle norme in materia di etichettatura applicabili a tutti i vini, l’etichetta di tale tipologia di vino deve altresì:

  • contenere l’espressione “vino biologico” nell’etichettatura;
  • il logo biologico dell’Ue
  • il numero di codice del competente organismo di certificazione.

Per il vino biologico – che deve essere ottenuto solo da uve biologiche – sono imposte alcune restrizioni nell’impiego di additivi e nelle pratiche di cantina, molte delle quali sono vietate e altre consentite soltanto entro determinati limiti.

Tutte le altre pratiche enologiche, indicate dal regolamento della Commissione 934/2019 (portante il “Codice Enologico Comunitario”, che ha sostituito – senza significative variazioni di sostanza – il precedente regolamento 606/2009, ma ha introdotto la distinzione tra eccipienti ed addittivi, utile ai fini delle future norme sull’indicazione degli ingredienti del vino), sono consentite anche per i vini biologici, con gli stessi eventuali limiti lì specificati.

Immagine di Avv. Manuela Marullo

Avv. Manuela Marullo

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