Le startup e le startup innovative
Indiscusse protagoniste della scena economica mondiale del ventunesimo secolo sono le startup.
Il termine, mutuato dall’esperienza della Silicon Valley, indica, secondo la definizione data dall’imprenditore Steve Blank, “un’organizzazione temporanea in cerca di un business model replicabile e scalabile”.
La replicabilità del modello di business indica la possibilità che lo stesso venga ripetuto nello spazio e nel tempo senza il necessario intervento di grandi modifiche.
La scalabilità fa riferimento alla capacità della startup di crescere in modo esponenziale utilizzando poche risorse.
La temporaneità è un ulteriore requisito necessario: la fase definita “di startup” è infatti transitoria e rappresenta la prima fase del percorso aziendale di crescita che la porterà (si spera) a diventare una grande impresa.
Condizione necessaria per parlare di startup è l’innovazione, di processo o di prodotto.
Ebbene, l’esperienza ormai decennale di concreta operatività di detta struttura societaria ha visto l’affermazione di una particolare tipologia di startup, caratterizzata da una forte vocazione tecnologica: la startup innovativa.
Requisiti soggettivi e oggettivi
Il Decreto legge Crescita n.179/2012, convertito in L.221/2012, che contiene la normativa di riferimento prende le mosse dalla “straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell’economia e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e promuovere l’alfabetizzazione informatica, nonché per dare impulso alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese”.
In detto contesto vengono individuati i requisiti minimi di una startup innovativa.
Si tratta di una società di capitali, non quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:
- è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
- è residente in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o filiale in Italia;
- haun fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce e non ha distribuito utili;
- ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
- non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda;
e almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
- sostiene spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
- impiega personale altamente qualificato (almeno un terzo dottori di ricerca o dottorandi o ricercatori in Italia o all’estero, oppure almeno due terzi con laurea magistrale);
- è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato, purché afferenti all’oggetto sociale e all’attività dell’impresa.
Un’impresa in possesso dei requisiti sopra descritti può ottenere lo status di startup innovativa registrandosi in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio: si tratta, quindi, di una iscrizione volontaria.
L’obiettivo della normativa introdotta, complessivamente nota come Startup Act, è quello di supportare le startup durante le varie fasi del loro ciclo di vita (dalle agevolazioni per l’avviamento dell’attività, all’accesso a finanziamenti agevolati e incentivi all’investimento nel capitale di rischio, al supporto nella fase di consolidamento e anche in caso di insuccesso dell’attività) e nelle loro relazioni con l’ecosistema dell’innovazione (investitori, incubatori, università).
Le agevolazioni previste per le startup innovative
Il DL 179/2012, ha previsto, infatti, importanti agevolazioni alle quali se ne sono aggiunte, nel tempo, altre previste dai successivi e multipli interventi legislativi, tra tutti il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17.2.2016, il successivo D.M. 28.10.2016 e il Decreto Legge “Rilancio” n.34 del 2020.
Di seguito, a mero titolo esemplificativo, alcune delle agevolazioni previste.
Il DM del 17.2.2016 aveva previsto, per le startup innovative, una agevolazione già nella fase di costituzione, consistente nella possibilità di redigere l’atto costitutivo e lo statuto online e gratuitamente, mediante un modello standard tipizzato firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Un successivo intervento ministeriale aveva ammesso il ricorso alla medesima modalità anche per le modifiche successive agli atti fondativi.
Ebbene, proprio con riferimento a tale prima agevolazione, immaginata quale strumento di semplificazione finalizzato ad alleggerire le procedure di avvio delle startup, devesi segnalarsi un recentissimo arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato, che, con la sentenza n.2643 del 29.3.2021 ha annullato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico proprio nella parte in cui ammetteva la costituzione delle startup in modalità “digitale” e non con atto pubblico, rimettendo ogni forma di controllo agli Uffici del Registro.
Aldilà delle questioni afferenti le modalità di costituzione societaria, permangono importanti agevolazioni si ordine prevalentemente economico e fiscale.
E’ previsto, infatti, un importante sgravio fiscale per coloro che decidano di effettuare investimenti in capitale di rischio di startup innovative.
Per le persone fisiche si tratta di una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30%dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, della deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.
Dal 2017, la fruizione di detto incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.
Le startup innovative possono, inoltre, ottenere una garanzia sul credito bancario da parte del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, idonea a coprire fino all’80% del credito erogatodalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro.
Detta garanzia è concessa in forma
- automatica: il Fondo non esegue alcuna valutazione di merito dei dati di bilancio della startup, affidandosi alla due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha in carico l’operazione;
- prioritaria: le istanze provenienti da startup innovative o incubatori certificati vengono valutate più rapidamente rispetto a quelle ordinarie;
- gratuita: non sono previsti costi per l’accesso al Fondo.
Il celebre “Smart&Start Italia”, ancora, è l’incentivo nato con l’obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative mediante l’erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro. Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all’80% delle spese ammissibili; questa percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 35 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia.
Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del finanziamento ricevuto.
Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal dodicesimo mese successivo all’ultima quota di finanziamento ricevuto.
Le agevolazioni interessano anche la fase di crescita e sviluppo delle startup di successo. In questo caso, infatti, le startup innovative diventate mature che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione possono trasformarsi in PMI innovative, passando direttamente dalla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative a quella delle PMI innovative, continuando a mantenere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi senza perdere il diritto ai benefici disponibili.
E’ ancora, è previsto l’esonero per la durata di cinque anni dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.
Sono, inoltre, previste deroghe alla disciplina societaria ordinaria; una disciplina del lavoro particolarmente flessibile con riferimento ai contratti assunzione del personale; la possibilità di remunerazione dei collaboratori attraverso strumenti di partecipazione al capitale sociale (es. le stock option) e dei fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity.
E’ anche disposta la proroga del termine per la copertura delle perdite di esercizio: In caso le perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga alla normativa codicistica, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo(invece del primo esercizio successivo).
Infine, in caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Nello specifico, esse sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.
La normativa brevemente sopra richiamata mostra l’evidente favor del legislatore verso l’affermazione e la diffusione di un soggetto economico giovane, dinamico, flessibile e totalmente rivolto alle nuove esigenze del mercato globale.
Oggi in Italia si contano 12.561 startup innovative, il 3,4% del numero complessivo di società di capitali di recente costituzione.
Si tratta indubbiamente di numeri in crescita, ma che mostrano all’evidenza una certa difficoltà a competere con la realtà europea. L’Italia si colloca, infatti, quasi in coda rispetto agli atri stati europei rispetto all’incidenza generale delle startup sull’economia nazionale.
E’ fin troppo evidente, quindi, che sulla scia del percorso già intrapreso, una grande spinta non possa che provenire da nuove e più lungimiranti scelte di politica economica, orientate verso un importante sostegno all’attività di ricerca e sviluppo.


