In tema di responsabilità penale per violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare, la terza sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9406 del 9.2.2021, ha ribadito il criterio di individuazione della persona fisica cui è ascrivibile la condotta incriminata commessa nell’ambito dell’attività aziendale di distribuzione che gestisce una catena di supermercati.
Il caso
Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del legale rappresentante di una società gestrice di una catena di supermercati con 51 punti vendita, per detenzione per vendita di pesche nettarine con presenza di pesticidi in quantità maggiore al limite consentito, in violazione dell’art. 5 lettera h) della legge 30 aprile 1962 n. 283. La condanna è stata comminata sul presupposto che l’imputato, nella sua veste di legale rappresentante, non sia riuscito a comprovare la circostanza che la società fosse articolata in plurime unità territoriali, ciascuna delle quali affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in grado di garantire una effettiva autonomia gestionale all’unità.
L’orientamento della Cassazione
Con la suddetta sentenza la Corte di Cassazione ha, dunque, ribadito il principio che riferisce la responsabilità penale alla persona che, in base alla qualifica contrattuale rivestita e alle specifiche competenze, sia detentore del potere direttivo e di controllo, in grado di assicurare una gestione autonoma del punto vendita, di garantire l’osservanza della normativa di legge e, dunque, responsabile dell’eventuale sua violazione. Per converso, la Cassazione, al fine di dimostrare l’autonomia gestionale dell’unità di vendita, ha ritenuto superflua la c.d. delega di funzioni, posto che, nel settore privato, la sussistenza del potere direttivo e di controllo può essere desunto anche da altre fonti privatistiche, quali il mansionario interno all’azienda, il contratto individuale di lavoro o quello collettivo.
Spunti di riflessione
Alla luce del suddetto orientamento giurisprudenziale e della variegata normativa vigente nel settore agroalimentare, di fonte europea e connotata da peculiari profili tecnici, rimane, per chi scrive, il punto di far chiarezza sull’effettivo contenuto e livello di conoscenze richieste, per far sì che la persona cui viene riferita la gestione in autonomia del punto vendita, sia chiamata a rispondere in luogo del soggetto che per legge rappresenta la società. Tanto, altresì, nel rispetto della particolare gravità dell’offesa insita nei reati in parola, nonché del principio di precauzione giustamente considerato il cardine della difesa della salute dei consumatori.
Taluni spunti di riflessione potranno certamente essere ricavati dai c.d. modelli di organizzazione previsti dal disegno di legge 2427 del 6 marzo 2020 (nuove norme i materia di reati agroalimentari) all’esame delle camere che prevede l’applicazione del D.lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa alle persone giuridiche.


