Agrifood e “Blockchain”: quando i controlli sono a portata di smartphone

Indice dei Contenuti

Durante la fine degli anni 90, all’indomani della ben nota epidemia BSE che ha colpito il consumo della carne bovina, l’esigenza di tutelare il diritto alla salute del consumatore ed accrescere la fiducia dello stesso verso la sicurezza dell’offerta agroalimentare ha segnato un importante cambio di passo. In tale contesto la Comunità Europea, mediante l’adozione da parte del Consiglio del Regolamento n. 820/97CE, ha introdotto il principio della tracciabilità dell’animale bovino lungo tutta la filiera produttiva, nonché della etichettatura di origine da area vasta del prodotto. A seguito di detto intervento, sono state assunte ulteriori misure normative, sia a livello di Unione europea, sia a livello dei singoli stati membri, volte a garantire la rintracciabilità di tutti gli alimenti, degli animali e dei mangimi, lungo la filiera alimentare, dalla produzione primaria alla distribuzione. A tal riguardo l’articolo 18 del Regolamento UE 178/2002, ha espressamente previsto, a carico di tutti gli operatori del settore che “E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime”.

Cosa si intende per rintracciabilità

La rintracciabilità non è altro che la possibilità di individuare i vari passaggi del “prodotto alimentare” lungo la relativa filiera produttiva, attraverso le informazioni che ciascun componente della filiera medesima deve raccogliere e conservare con riferimento al proprio fornitore ed alla transazione con esso conclusa. Ciascun componente della filiera è, dunque, tenuto ad annotare su un proprio registro tutte le informazione pertinenti all’obbligo di rintracciabilità (tipologia di merce acquistata, qualità, natura, quantità, ecc.) ed a metterle a disposizione delle autorità competenti.

In buona sostanza, la rintracciabilità del prodotto realizza quella catena ideale che, sul piano giuridico della scurezza alimentare, consente di estendere l’obbligo di collaborazione tra tutti i soggetti facenti parte della filiera alimentare e tra ciascuno di essi e le competenti autorità, al fine di evitare la distribuzione sul mercato di un prodotto difettoso o nocivo, ovvero di limitarne gli effetti dannosi mediante il successivo richiamo dal mercato. Per converso, la rintracciabilità vale pure quale strumento di individuazione dell’operatore del settore che risulti personalmente responsabile dell’attività illecita eventualmente posta in essere.

In ogni caso, il sistema della tracciabilità e della rintracciabilità, unitamente alle regole di etichettatura costituiscono un elemento imprescindibile per la salvaguardia della fiducia dei consumatori verso l’offerta alimentare e la trasparenza degli scambi commerciali.

Partendo da tale presupposto, balza all’evidenza il ruolo fondamentale che può giocare l’impiego dell’alta tecnologia digitale ed il c.d. Web 3.0 nel processo di accrescimento della fiducia dei consumatori verso la sicurezza e piena conoscenza del prodotto alimentare. In particolare, a partire dal 2017 con il primo progetto di informazione su tecnologia blockchain di tracciamento dei polli contadini di Auvergne distribuiti dalla Carrefour, è in corso di utilizzazione, la tecnologia “Blockchain”, originariamente impiegata nel settore finanziario delle c.d. cripto valute.

Cosa è la “Blockchain”

La blockchain (la cui traduzione italiana è “catena a blocchi”) è una tecnologia compresa nella più ampia gamma di Distributed Ledger Technologies (DLT), ovvero soluzioni basate su Registri Distribuiti che consentono l’immissione, su base volontaria e condivisa, nonché la relativa visualizzazione di dati in formato digitale (con tecniche crittografiche) che non possono essere modificati in un momento successivo. Le informazioni immesse nei singoli “blocchi” che compongono la “catena” sono, poi definitivamente, validate dai c.d. miners. Proprio per questo, la blockchain garantisce l’immutabilità dei dati, la loro trasparenza, tracciabilità e sicurezza, tenuto conto della sostanziale impossibilità di modificare i dati che si trovano registrati nelle varie copie dei registri distribuiti tra tutti i partecipanti alla catena (c.d. nodi).

La Blockchain nel settore food

In ambito agroalimentare, la “Blockchain” si presta perfettamente a coniugare l’esigenza di sicurezza dell’offerta alimentare con quella della fiducia dei consumatori verso i produttori ed infine con quella dei produttori medesimi di proteggere da contraffazioni e frodi commerciali la specificità del proprio brand, tanto con riferimento a marchi di qualità (DOP IGP), quanto con riferimento ad altri profili distintivi (si pensi ai prodotti bio).

Attraverso l’impiego della tecnologia “Blockchain”, infatti, gli operatori del settore alimentare immettono all’interno del registro condiviso i dati della transazione che riguarda il prodotto nel momento in cui lo scambiano, ivi inclusa la provenienza, qualità, natura, stato di conservazione ed ogni altra pertinente informazione. Tali informazioni vengono, quindi, condivise tra tutti gli operatori coinvolti nella medesima filiera, senza l’ausilio di un intermediario terzo, con abbattimento di costi di gestione. Inoltre, il sistema, per come elaborato, garantisce l’immutabilità del dato immesso, la cui potenziale alterazione determinerebbe una modifica della sequenza delle impronte digitali utilizzate per la sua originaria validazione, sì da essere riscontrabile dagli stessi componenti della rete “peer to peer” e denunciabile all’Autorità competente. Infine la “Blockchain” si presta ad essere una valida fonte di informazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria, delle amministrazioni e degli organi di controllo nel loro insieme (ivi inclusi gli Enti certificatori terzi) al fine di accertare eventuali ipotesi di violazione della normativa in materia di sicurezza alimentare e degli scambi commerciali.

La integrazione della blockchain con altre tecnologie digitali.

Accanto alla blockchain, altre tecnologie ad essa affiancabili ed assolutamente complementari consentono di accrescere ulteriormente la fiducia tra consumatore ed imprese agroalimentari, considerando che l’unico vero limite della blockchain è quello che si basa sulla buona fede di chi immette i dati nella catena. Nel settore, infatti, iniziano a trovare impiego le tecnologie IoT (internet of Thinsg) AMS (Acceleretor Spectrometry), ovvero i sistemi di rilevazione e/o trasmissione come QRcode, Rfid.

L’IoT, letteralmente “Internet delle cose”, consente di ottenere, attraverso specifici sensori applicati su oggetti, macchinari e stabilimenti, dati aggregati in tempo reale, ricevere allarmi di malfunzionamenti, dialogare con la tecnologia attraverso i software di machine learning.
Assolve allo scopo di monitorare e controllare, per poi trasferire le relative informazioni. In particolare, attraverso sensori integrati, ad esempio nei macchinari, è possibile conoscere la storia e lo stato dei prodotti alimentari; i dati raccolti, grazie alla crittografia, vengono strutturati in modo sequenziale in una forma più leggera, e così trascritti sulla blockchain, che renderà disponibile un amplissimo ventaglio di informazioni sul prodotto monitorato, dalle modalità di produzione a come è stato trasportato, da come è stato conservato al suo stato di qualità in qualsiasi momento, attimo per attimo, senza soluzione di continuità ed in modo immutabile.

L’AMS (Accelerator Mass Spectrometry) è una tecnica molto efficace in ambito agroalimentare per validare, ad esempio, la qualità dei terreni sui quali vengono prodotti gli alimenti. Si tratta di una tecnica di laboratorio che consente di risalire all’origine dell’alimento (si pensi alla verifica circa l’origine naturale o sintetica).

Il lettore QR code, già noto, consente di ottenere le informazioni contenute nella blockchain e relative alla catena di produzione, all’origine delle merci, alla loro lavorazione, ai luoghi di trasformazione ed ai passaggi distributivi, che in tale modo possono essere scaricati in qualsiasi terminale digitale, attraverso la relativa applicazione.

Lo stato nella normativa europea e nazionale sull’impiego della Blockchain

L’articolo 41 del Regolamento UE n.910/2014 attribuisce espressamente la possibilità di conferire efficacia giuridica e probatoria alla c.d. validazione temporanea elettronica, che, come sopra visto, costituisce lo stesso sistema di validazione delle transazioni e dei dati nell’ambito della tecnologia “Blockchain”; detta disposizione rimanda, poi, ai singoli stati membri il potere di approvare lo specifico sistema di validazione da utilizzare nel proprio territorio, che, in attuazione del principio di reciprocità, dovrà essere riconosciuto legalmente efficace anche dagli altri stati membri. Con particolare riferimento all’Italia, l’art. 8 ter della legge 11.2.2019 n.12 (di conversione del decreto legge 14.12.2018 n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno per le imprese e per la pubblica amministrazione) fa propria la superiore disposizione europea e, nel definire le tecnologie basate su registri distribuiti – quali“le tecnologie ed i protocolli che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi criptografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento,e l’archiviazione dei dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografie verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili” – sancisce la efficacia probatoria dei dati ivi conservati, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014. Detta disposizione rimanda, tuttavia, all’adozione di appositi decreti da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, la individuazione degli standard tecnici che la tecnologia deve possedere per la concreta attribuzione degli effetti giuridici previsti dalla normativa europea.

A conferma della particolare versatilità della tecnologia blockchain nel settore agroalimentare è invece del 12 luglio del 2019 un disegno di legge nazionale che riguarda direttamente “Lo sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale Blockchain ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti alimentari”. In particolare in detto disegno di legge viene prevista l’adozione di una piattaforma informatica multifunzionale aperta a tutti gli operatori del settore agroalimentare, alle istituzioni pubbliche e private, nonché ai consumatori (ai quali verrà data la possibilità di scaricare gratuitamente un app per entrare nella piattaforma). Al fine di consentire la più ampia adesione degli operatori del settore, il disegno di legge prevede anche importanti contributi per l’acquisizione della strumentazione e la tecnologia necessaria ad operare nel sistema.

Infine, per quanto riguarda il versante regionale, si segnala la legge regionale della Sicilia n. 17 del 16.10.2019 che, prima in Italia, ha promosso la creazione, lo sviluppo e l’utilizzazione di una piattaforma informatica multifunzionale Blockchain per l’applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari; ad analoga affermazione è pervenuta la regione Campania con la legge 2 marzo 2020 n. 3, mentre le regioni Sardegna, Marche e Lazio si trovano ancora in fase di approvazione di proposte di legge.

Conclusioni

Alla luce delle potenzialità che la tecnologia digitale mostra di possedere anche nel settore agroalimentare e, nello specifico, in quello della trasmissione, conservazione e verificabilità dei relativi dati lungo la filiera produttiva anche a mezzo dell’analisi del prodotto finale da parte del consumatore, appaiono già tracciate le linee di sviluppo che la futura produzione normativa dovrà percorrere tanto per finalità di food security, quanto per ragioni di regolamentazione della libera concorrenza e di corretta informazione del consumatore. Inoltre, sarà pure interessante scoprire come il legislatore e, se del caso, la giurisprudenza regoleranno il potenziale conflitto di interessi tra il diritto di accesso alle varie piattaforme ed i profili di riservatezza dei marchi e brevetti che dovranno essere necessariamente contemplati.

Immagine di Avv. Antonio Pivetti

Avv. Antonio Pivetti

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