Scadenza e Termine Minimo di Conservazione (TMC)
Abbiamo veramente le idee chiare quando parliamo della scadenza dei cibi?
La scadenza di un prodotto alimentare è una questione che incide sulla sicurezza alimentare del consumatore e sull’affidamento che lo stesso ripone sulla genuinità dei prodotti destinati al consumo alimentare.
Non sempre però il consumatore medio è in grado di leggere correttamente le informazioni a propria disposizione.
Fondamentale è la distinzione tra la data di scadenza ed il termine minimo di conservazione.
Si tratta per entrambi di informazioni obbligatorie da riportare nelle confezioni degli alimenti, come previsto dall’art. 9, lett. f) del Reg. UE 1169/2011.
Come precisato dall’art. 24 del Reg UE1169/2011, la data di scadenza si riferisce agli “alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana”.
Per quanto concerne il termine minimo di conservazione di un alimento, l’art. 2, comma 2, lett. r) del Reg UE 1169/2021 lo definisce come la “data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione”.
La data di scadenza è caratterizzata dall’indicazione “da consumarsi entro …”,(espressione seguita: dalla data stessa, oppure dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta). Il termine minimo di conservazione è caratterizzato dall’indicazione “da consumarsi preferibilmente entro il …” quando la data comporta l’indicazione del giorno o “da consumarsi preferibilmente entro fine …”, negli altri casi.
Spirata la data di scadenza, l’art. 24 del reg UE 1169/2021 stabilisce che “un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002”. In altre parole, la normativa di settore prevede una presunzione di rischio per la salute se un alimento è venduto oltre la data di scadenza, presunzione difficile da superare.
Viceversa, lo spirare del termine minimo di conservazione non incide sul fatto se l’alimento sia o meno adatto al consumo umano o se presenti o meno un rischio per la salute umana, né vi è una presunzione di legge in tal senso. La data del termine minimo di conservazione individua piuttosto quale sia il termine entro cui l’alimento mantiene le “sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione”. Dunque, fa principalmente riferimento alla qualità del prodotto, non alla sua sicurezza.
Diverse sono anche le conseguenze per gli OSA che pongono in vendita prodotti oltre la data di scadenza o il termine minimo di conservazione.
Vendita di prodotti oltre la scadenza o il TMC
In caso di vendita di prodotti scaduti, gli OSA sono soggetti sia a responsabilità di tipo amministrativo che penale.
L’art. 12, ultimo comma, del D. Lgs. 231 del 2017 prevede che “salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, […] il cedente o il soggetto che espone l’alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria […] da 5.000 euro a 40.000 euro”
Si potrebbero anche integrare gli estremi del reato di cui all’art. 5, lett. b), l. n. 283/1962, che punisce chi immette in vendita alimenti in “stato di cattiva conservazione” e/o quello di cui all’art. 516 c.p., che punisce chi immette in commercio “come genuine sostanze alimentari non genuine”, nel caso in cui sia dimostrato che l’alimento è a rischio/non genuino , nonché quello dell’art. 444 c.p. relativo al “Commercio di sostanze alimentari nocive”.
Il superamento del TMC può invece comportare, a carico del venditore, ai sensi dell’art.12, 1 comma, del D. Lgs. 231 del 2017 “l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro”.
Ovviamente, soprattutto in relazione alle ipotesi di reato per la vendita di prodotti scaduti, i casi devono essere esaminati singolarmente, in quanto la Giurisprudenza ha comunque sottolineato la non assoluta automaticità tra lo spirare della data di scadenza ed il configurarsi delle ipotesi di reato prevista dalle norme sopra richiamate.


