Con sentenza del 9.3.2021 n. 31 la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità, per violazione degli articoli 117 e 120 Cost., degli articoli 2,3 e 4 della legge della regione Toscana 10.12.2019 n.75, recante disposizioni per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche.
Le disposizioni legislative incriminate introducevano un sistema di premialità nelle procedure finalizzate alla fornitura nelle mense scolastiche di prodotti a Km 0 (cioè di quegli alimenti prodotti o trasformati all’interno del territorio regionale – art. 2 comma 1) o provenienti da filiera corta (definita come filiera costituita da un solo intermediario tra il produttore e la stazione appaltante – art. 2 comma 2).
La questione
In breve, la questione sottoposta alla Consulta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardava la compatibilità degli articoli 2, 3 e 4 della legge della regione Toscana con gli artt. 117 Cost, in relazione agli artt. 34, 35 e 36 T.F.U.E. (difetto di competenza legislativa regionale in materia di tutela della concorrenza, con conseguente violazione del divieto di introdurre misure ad effetto equivalente) e dell’art. 120 Cost. (la premialità in questione avrebbe favorito, senza un’apprezzabile ragione, la circolazione sul territorio regionale dei prodotti più prossimi alla stazione appaltante, secondo la definizione data ai prodotti provenienti da filiera corta o da chilometro utile, a dispetto della circolazione dei prodotti provenienti da località più lontane.
La motivazione
Nella sentenza in commento, la Corte Costituzionale conduce una breve esegesi della normativa nazionale che definisce il prodotto da filiera corta e da chilometro utile o Km 0, con ciò richiamando quanto previsto dall’ art. 11 legge 6 ottobre 2017 n.158, secondo il quale per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori; per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile» si intendono, invece, i prodotti agricoli provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale.
Ancora, sempre con riferimento alla normativa nazionale, la sentenza in commento richiama le previsioni di cui agli artt. 95 comma 13 e 144 comma 1 del D.lgs 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) quali previsioni di favor dei prodotti con minore impatto sull’ambiente o sulla salute o provenienti da sistemi di filiera corta.
Secondo la Corte Costituzionale, sebbene la normativa nazionale riconosca astrattamente la possibilità di incentivare nelle forniture pubbliche l’utilizzazione dei prodotti in questione, quali espressione di particolari valori ambientali ed etico sociali, non è concesso alle regioni limitare dette misure in ragione della sola espressa riferibilità al relativo territorio (caso dei prodotti a Km 0, siccome definiti nella legge regionale de qua) o attraverso criteri oggettivamente opinabili (la definizione di filiera corta costituita da un solo intermediario tra il produttore e la stazione appaltante). Tale limitazione, come statuito per la legge posta al vaglio di costituzionalità nella sentenza in commento, violerebbe, infatti, tanto l’articolo 117 lett. e) della Costituzione (che riferisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza), quanto l’art. 120 della Cost. sulla libera circolazione dei beni (detta normativa pone un obiettivo limite alla circolazione delle merci di quegli imprenditori non stanziati sul territorio regionale di riferimento o comunque nelle vicinanze).
In conclusione, la sentenza in esame, così come quella rassegnata nell’articolo “Il bando di gara non può favorire le offerte di prodotti OGM free” pubblicato nella presente sezione di Agriforum.eu, costituisce un ulteriore esempio di come la Corte Costituzionale intende declinare il rapporto tra la potestà legislativa regionale e le ragioni della libera circolazione dei prodotti e la concorrenza del mercato.
Anche in questo caso, dunque, l’eventuale presenza in un bando di gara di una analoga previsione introdotta da altre regioni, consentirà, dunque, di impugnare il bando, demandando al giudice delle leggi una nuova questione incidentale di legittimità costituzionale della normativa regionale incriminata.


