Circa la proroga dei c.d. regimi sperimentali dell’indicazione di origine in etichetta: un’occasione per conoscere alcune nozioni generali 

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La notizia

Con decreto del Mipaaf 28.12.2021, il Governo ha ulteriormente prorogato sino al 31.12.2022 il termine di efficacia del regime sperimentale di obbligatorietà dell’indicazione di origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro, del riso, del pomodoro, delle carni suine trasformate nonché della materia prima del latte e dei prodotti caseari.

Detto provvedimento, nelle more della definizione delle consultazioni in corso per la modifica del regolamento UE n. 1169/2011, costituisce, a livello nazionale, un’appendice normativa di attuazione del regolamento medesimo sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ed, in particolare, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese  d’origine  o  del  luogo  di  provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

Al fine di contestualizzare il recente decreto nell’ambito della più generale normativa concernente l’indicazione del paese di origine e del luogo di provenienza di un alimento ed in seconda battuta del suo ingrediente primario, di seguito alcune nozioni in pillole.

Cosa si intende per “paese di origine”

Ai fini della fornitura delle informazioni sugli alimenti ai consumatori, l’art. 2 par. 2 lett.g)  del regolamento 1169/2011 indica il paese di origine, attraverso un richiamo materiale agli artt. 23-26 del non più vigente regolamento CEE 2913/92 (Codice doganale comunitario), a mente del quale sono originarie di un determinato paese le merci interamente ottenute in tale paese (con riferimento ai prodotti primari, il luogo in cui sono raccolti i vegetali, in cui sono allevati gli animali ed in cui viene praticata la caccia e la pesce). Per quanto, invece, riguarda le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi, il paese di origine è quello in cui il prodotto ha subito l’ultima trasformazione sostanziale, secondo l’accezione fornita dallo stesso codice.

Cosa si intende per “luogo di provenienza”

A mente di quanto previsto dall’art. 2 par. 2 lett.g) del reg.1169/2011 per luogo di provenienza si intende quel luogo da cui proviene l’alimento ma che non è il paese di origine secondo quanto previsto dagli artt. 23-26 del Codice doganale comunitario.

Quando è obbligatoria in etichetta l’indicazione del paese d’origine e del luogo di provenienza 

Secondo quanto previsto dall’articolo 26 del regolamento 1169/2011 detta indicazione è obbligatoria, fatti salvi gli specifici requisiti di etichettatura previsti da altre disposizioni europee, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o il luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.

Ancora, l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza diviene obbligatoria, con riferimento al c.d. ingrediente primario, allorquando il paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento sono indicati in etichetta e sono diversi da quelli dell’ingrediente primario. In questo caso in etichetta dovrà essere specificato il paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario, ovvero, più genericamente,  che lo stesso proviene da un paese d’origine o luogo di provenienza diverso dall’alimento.

Cosa si intende per ingrediente primario

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 par. 2 lett. q) del regolamento 1169/2011 si definisce “ingrediente primario”, secondo un duplice criterio quantitativo – qualitativo: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa.

Come deve essere fornita l’indicazione

Con Regolamento U.E. della Commissione n. 2018/775 di attuazione dell’art. 26, par. 3  del regolamento 1169/2011, a far data dal 1.4.2020 le indicazioni concernenti il paese di origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario devono essere fornite nel seguente modo

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

«UE», «non UE» o «UE e non UE»; o una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o uno o più Stati membri o paesi terzi; o una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

«(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

Conclusioni

Alla stregua della normativa unionale sopra richiamata, risulta palese l’elevato grado di tutela che i decisori europei hanno inteso accordare all’interesse dei consumatori di conoscere l’origine o la provenienza degli alimenti e, comunque, ad essere salvaguardati da pratiche commerciali ed etichettature decettive. 

Nel solco di tale tutela sono da leggersi le molteplici normative verticali che sanciscono l’obbligatorietà della fornitura di informazioni riguardanti il luogo di origine o di provenienza degli alimenti come nel caso del miele, dell’olio di oliva, del vino, dei pesci, crostacei e molluschi, uova, ortofrutticoli freschi, carni bovine, suine, ovine-caprine, carni di pollo e volatili.

Nella stessa direzione si pone, dunque, il decreto del Mipaaf di proroga del regime sperimentale di obbligatorietà dell’indicazione in etichetta delle materie prime ivi contemplate, con l’auspicio che, a livello unionale, si marchi un ulteriore passo di riavvicinamento tra le normative di livello nazionale, al fine di uniformare ulteriormente gli obblighi a carico degli operatori del settore, a tutela delle ragioni della concorrenza e del mercato, nonché il diritto  dei consumatori a ricevere una corretta ed esaustiva informazione.

Immagine di Avv. Antonio Pivetti

Avv. Antonio Pivetti

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