Comunicazione del rischio: quando la sicurezza alimentare cambia passo

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A far data 27.3.2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/1381 relativo alla trasparenza ed alla sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare. Nell’apportare varie modifiche alla vigente normativa, prima fra tutte il Regolamento (CE) 178/2002, correttamente individuato quale Legge Generale in materia di sicurezza alimentare (General Food Law), il regolamento in esame, infatti,  ponendo al centro dell’analisi del rischio la comunicazione tra operatori del settore alimentare, EAFS, Commissione europea, Stati membri e pubblico, segna un deciso cambio di passo verso una più efficace tutela della sicurezza alimentare.

A tal riguardo ed al fine di comprendere la portata innovativa delle nuove disposizioni sono decisamente significativi i relativi considerata laddove testualmente viene esplicitato che:

“La comunicazione del rischio costituisce parte essenziale del processo di analisi del rischio..” -considerata n. 3-; “Risulta pertanto necessario garantire una comunicazione del rischio trasparente, ininterrotta e inclusiva durante l’analisi complessiva, con la partecipazione di responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del rischio a livello dell’Unione e nazionale. Tale comunicazione del rischio dovrebbe rendere i cittadini più fiduciosi del fatto che l’analisi del rischio è sostenuta dall’obiettivo di assicurare un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. Tale comunicazione del rischio dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire a un dialogo aperto e partecipativo tra tutte le parti interessate al fine di assicurare che nel processo di analisi del rischio siano prese in considerazione la prevalenza dell’interesse pubblico e la precisione, la completezza, la trasparenza, la coerenza e la responsabilità. -considerata n. 4- “Nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale a causa di inosservanza derivante da violazioni intenzionali del diritto dell’Unione applicabile perpetrate attraverso pratiche fraudolente o ingannevoli, le autorità pubbliche, individuando nella misura più ampia possibile i prodotti interessati e il rischio che questi possono comportare, ne dovrebbero informare tempestivamente i cittadini.” -considerata n.7-; Le procedure di autorizzazione si basano sul principio che spetta al richiedente o al notificante dimostrare, in base alle conoscenze scientifiche di cui questi dispone, che l’oggetto di una domanda o di una notifica rispetta le prescrizioni dell’Unione. Tale principio parte dalla premessa che si tutela meglio la salute umana, la salute animale e, ove opportuno, l’ambiente addossando al richiedente o al notificante l’onere della prova, vale a dire di dimostrare che l’oggetto della sua domanda o notifica è sicuro prima dell’immissione sul mercato, invece che obbligando le autorità pubbliche a dimostrarne la pericolosità per poterne vietare la commercializzazione. Nel rispetto di tale principio e delle disposizioni normative applicabili, a sostegno di domande o notifiche presentate a norma del diritto settoriale dell’Unione, spetta ai richiedenti o ai notificanti presentare gli studi pertinenti, test inclusi, allo scopo di dimostrare la sicurezza e, in alcuni casi, l’efficacia dell’oggetto della richiesta” -considerata 19-; “È quindi necessario attivarsi per rafforzare la trasparenza della valutazione del rischio. Ci si dovrebbe attivare affinché tutti i dati e tutte le informazioni scientifiche a sostegno delle domande di autorizzazione o approvazione a norma del diritto dell’Unione oltre ad altre richieste di produzione scientifica siano resi pubblici e siano facilmente accessibili, non appena possibile nel processo di valutazione delrischio”- considerata n. 23-

L’onere di comunicazione preventiva: trasparenza, condivisione ed accessibilità dei dati scientifici

Così, in conformità con le superiori premesse, a far data dal 27 marzo del 2021, le domande di approvazione da parte della Commissione Europea dei nuovi alimenti, devono essere precedute, a pena di inammissibilità o sospensione della procedura, da una notifica all’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) del titolo e della portata di tutti gli studi commissionati o direttamente effettuati a sostegno della domanda, l’indicazione dei laboratori o della struttura in cui sono stati effettuati i relativi test e le date di inizio e fine. A sua volta, l’Agenzia per la sicurezza alimentare conserva detti dati in una apposito sistema (consultabile ed accessibile dall’esterno, fatte salve le limitazioni dovute a ragione di tutela del brevetto industriale) e può incrociare tra di loro gli studi scientifici, sì da metterne a confronto le relative conclusioni e, in caso di persistente dubbio, chiedere l’integrazione della documentazione o la ripetizione dei test, pena la sospensione dell’iter di valutazione per almeno sei mesi.

In buona sostanza, rispetto alla procedura vigente, in cui l’attività istruttoria dell’EFSA veniva compulsata dalla Commissione in sede di richiesta del parere tecnico, a far data dal 27 marzo 2021, tutte le domande sono oggetto di valutazione preventiva da parte dell’EFSA, che potrà, a sua volta, interpellare altre autorità o il pubblico, al fine di verificare la esistenza di altri studi concernenti la sicurezza dello alimento oggetto della richiesta di autorizzazione. Va da sé che il giudizio dell’Agenzia è potenzialmente a disposizione dei consumatori, che saranno maggiormente tutelati sul piano dell’informazione e della autodeterminazione della propria scelta di mercato.

Conclusioni

Alla luce della superiore novità, il processo di valutazione sulla sicurezza dei nuovi alimenti diventa, dunque, più trasparente ed accessibile dall’esterno, potendosicosì arricchire di vari spunti di riflessione, in presenza di un potenziale contraddittorio tra tutte le parti interessate, ivi compresi i consumatori attraverso le relative organizzazioni.   

Ovviamente il futuro chiarirà se la nuova procedura rappresenterà un vero e proprio passo in avanti verso una sicurezza alimentare, ovvero se sarà uno strumento più farraginoso in danno ai piccoli operatori del settore e nelle mani delle più potenti Company, in grado di influenzare tempi e direzione del mercato alimentare.

Immagine di Avv. Antonio Pivetti

Avv. Antonio Pivetti

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