Il bando di gara pubblico non può favorire le offerte di prodotti OGM free

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L’assenza di prodotti contenenti OGM non può essere considerata quale titolo preferenziale per l’aggiudicazione di appalti di forniture e servizi alla ristorazione collettiva.

Con sentenza n. 23 del 17.2.2021, alla cui lettura si fa espresso rinvio per la puntualità della motivazione, la Corte Costituzionale, nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale del Molise 12 marzo 2008 n.7, ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale costituisce misura ad effetto equivalente alla limitazione delle importazioni, in contrasto con il principio di libera circolazione dei beni all’interno del territorio dell’Unione Europea, la previsione che attribuisca alle offerte prive di prodotti contenenti OGM un titolo preferenziale per l’aggiudicazione di appalti di  forniture e servizi  alla ristorazione collettiva.

L’ eventuale presenza in un bando di gara di una analoga previsione introdotta da altre regioni, consentirà, dunque, di impugnare il bando, demandando al “giudice delle leggi una nuova questione incidentale di legittimità costituzionale della normativa regionale incriminata.

La sentenza n. 23 del 17.2.2021

Qui è possibile visionare la sentenza:

Immagine di Avv. Antonio Pivetti

Avv. Antonio Pivetti

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