Il decreto semplificazioni salva le startup innovative costituite senza notaio

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Il contenuto del Decreto semplificazioni

La legge n.108 del 29 luglio 2021, di conversione del Decreto semplificazioni 77/2021, prevede che gli atti costitutivi, gli statuti e le successive modificazioni delle società startup innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico – ai sensi del descritto articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016 – restino validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese.

Si tratta di una sanatoria necessaria per evitare l’effetto dirompente, ossia la nullità delle startup innovative già costituite on line senza atto notarile, derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n.2643 del 29 marzo 2021 che ha chiarito la necessità che atto costitutivo e statuto siano redatti nella forma dell’atto pubblico, dichiarando l’illegittimità del Decreto del MISE del 17.2.2016 nella parte in cui stabilisce, all’articolo 1, comma 2 che “l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica” e nella parte in cui amplia i poteri di controllo del Registro delle Imprese, rimettendo allo stesso la verifica delle “la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all’art. 25 del decreto legge 179 del 2012, come modificato da ultimo dall’art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 3 del 2015”.

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Avv. Manuela Marullo

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