La sentenza
Con Sentenza del 2 settembre 2021 C – 579/19, la Corte di Giustizia UE, all’uopo adita dalla Corte Suprema del Regno Unito al fine di decidere sulla interpretazione dei regolamenti UE n. 854/2004 e 882/2004 in tema di controlli ufficiali, ha espressamente limitato il sindacato, in sede giurisdizionale, dell’attività del veterinario ufficiale che si rifiuti a apporre il bollo sulla carcassa di un animale abbattuto per essere immesso nel mercato per il consumo umano, a vizi di legittimità (comprese le ipotesi in cui detto veterinario abbia agito per uno scopo diverso da quello per cui i suoi poteri gli sono stati conferiti, non abbia applicato i criteri giuridici adeguati o la sua decisione sia priva di fondamento o non sia suffragata da elementi di prova).
La prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza alimentare
Tale decisione si incentra sul fondamentale compito di tutela della sicurezza alimentare e della salute umana proprio dell’organo ispettivo, sì da ritenerlo “pienamente responsabile della non immissione sul mercato di carne inidonea al consumo umano, così garantendo l’obiettivo perseguito dai regolamenti n. 854/2004 e n. 882/2004.” Correlativamente, le ragioni dell’operatore del settore alimentare, riconducibili al diritto di proprietà del bene inibito al commercio ed astrattamente tutelate dalla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, subiscono un qual certo affievolimento nel rispetto di una scelta di tutela della sicurezza alimentare e della salute umana che, come detto, permea l’impianto normativo dell’Unione Europea.


