L’Agropirateria: una nuova fattispecie di reato a tutela del patrimonio agroalimentare

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Prosegue l’approfondimento sulle nuove norme in materia di reati agroalimentari, di cui al disegno di legge 2427 del 2020. Dopo avere analizzato le proposte di riforma alla normativa di diritto sostanziale prevista dal Titolo VI, Libro Secondo del Codice Penale, nella presentazione delle proposte di riforma del Titolo VIII del Libro Secondo del Codice Penale, abbiamo ritenuto di riservare un approfondimento più puntuale alla nuova fattispecie di reato prevista all’art.517 quater.1 c.p.: l’agropirateria.

Agropirateria: una nuova figura di reato

Da una stima ISTAT risalente allo scorso anno, il sistema agroalimentare italiano complessivamente inteso come agricoltura, silvicoltura e pesca, si conferma settore chiave dell’economia nazionale. In tutte le sue componenti (agricoltura, agroindustria, commercio all’ingrosso, al dettaglio e ristorazione) raggiunge un peso del 15% del PIL italiano, come media stabile degli ultimi anni.

La posizione di incontestabile centralità occupata dal settore ha suscitato il grande interesse anche delle organizzazioni criminose, sempre più spinte ad entrare all’interno della filiera, dando vita a quel fenomeno definito da alcuni come “agromafia”.

In questo contesto, nell’ambito del disegno di legge 2427 del 2020 volto alla ridefinizione dei reati agroalimentari, è stata prevista la introduzione di una nuova figura di reato, funzionale a incriminare le condotte stabili e metodiche di frode in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare: l’art.517 quater.1, rubricato Agropirateria.

Un’analoga esigenza è già stata alla base di altri significativi precedenti legislativi.

Tra i più significativi, l’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, oggi trasposto nell’articolo 452 quaterdecies c.p., con riferimento alle condotte illecite di gestione e smaltimento di rifiuti, poste in essere con plurime operazioni, nel contesto di strutture organizzate; l’articolo 14 della legge 14 gennaio 2013, n. 9 “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”, circa il rafforzamento degli istituti processuali e investigativi nel quadro della tutela della qualità e della trasparenza delle filiere degli oli di oliva, oggi compreso in questa fattispecie; e, tra tutti, dall’articolo 474 ter c.p., in materia di tutela dei marchi e della proprietà industriale.

L’introduzione della fattispecie di cui all’art.517 quater.1 c.p. è resa necessaria in ragione della ricorrenza del fenomeno, che presuppone accordi, anche occasionali, tra produttori e distributori e la ripetizione delle condotte.

E’ stata ravvisata, quindi, la necessità di prevedere forme di contrasto mirate e adeguate alle concrete caratteristiche di manifestazione di tali illeciti, spesso consistenti in condotte di natura abituale, derivanti dalla somma di molteplici e singoli fatti.

L’obiettivo sotteso all’inserimento di questa innovativa fattispecie delittuosa – corredata della previsione di una circostanza aggravante che rimanda alla ricorrenza di quelle individuate ai numeri 1 e 2 del primo comma dell’articolo 517octiesc.p. – è quello di approntare un più efficace strumento di prevenzione e di repressione nei confronti di frodi di carattere organizzato e seriale, con un elevato livello di pericolosità sul piano sociale e economico.

La fattispecie delittuosa

La nuova disposizione normativa, così come indicata nel ddl 2427, recita testualmente: “Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 75.000; se commette alcuno dei fatti di cui all’articolo 517- quater, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. Se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 517-octies, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Oltre alla pena accessoria di cui all’articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto, di pari durata, di porre in essere, anche per interposta persona fisica o giuridica, qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria finalizzata alla promozione dei prodotti oggetto di compravendita. Qualora il colpevole sia già stato condannato per taluno dei reati indicati nell’articolo 518-bis, primo comma, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale il giudice dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione dei concorrenti negli stessi ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti”

L’incipit della disposizione in esame contiene la clausola di riserva «fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis» al fine di regolare il concorso apparente tra norme, in quanto la nuova ipotesi di reato è destinata a coprire i casi in cui non ricorrono gli estremi per contestare l’associazione per delinquere (o l’associazione di tipo mafioso) finalizzata alla commissione dei reati di frode nel commercio di prodotti alimentari.

Sono richiesti, quindi, sul piano oggettivo la pluralità di fatti organizzati e sul piano soggettivo il dolo specifico di profitto, nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza, anche come vantaggio diverso da quello strettamente patrimoniale.

Sul piano sanzionatorio si prevedono limiti edittali diversi, a seconda che ad essere commessi in modo sistematico e organizzato siano i fatti di cui agli articoli 517 sexies e 517septies oppure quelli, più gravi, di cui all’articolo 517quater: nel primo caso è prevista la reclusione da due a sei anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro, nel secondo, la reclusione da tre a sette anni e la multa da 20.000 a 100.000 euro. Nell’insieme, i livelli edittali riflettono l’elevato grado di disvalore sotteso alle forme seriali di frode alimentare.

Trattandosi di una fattispecie autonoma, al secondo comma dell’articolo 517 quater.1 è previsto un apposito regime circostanziale ad effetto speciale nel caso in cui ricorrano le ipotesi aggravanti di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell’articolo 517 octies, in quanto espressive di una più evidente insidiosità criminale.

Sul piano delle pene accessorie, ritenute di particolare importanza sul piano preventivo, la condanna per il delitto comporta l’applicazione dell’interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell’articolo 32 bis del codice penale, nonché il divieto di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, fisica o giuridica, finalizzata alla promozione degli alimenti oggetto di compravendita. Si propone, inoltre, una circostanza attenuante speciale ad effetto speciale (diminuzione dalla metà a due terzi), il cui contenuto – ispirato all’esigenza collaborativa – ricalca quello del vigente articolo 517 quinquiesc.p. (circostanza attenuante), oggetto di contestuale abrogazione: si prevede, infatti, una congrua diminuzione della pena nel caso in cui il colpevole si sia adoperato per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti, nonché per l’individuazione dei concorrenti nei medesimi reati.

È prevista, infine, la confisca per sproporzione, già introdotta – per le sole frodi nel settore oleario – dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 9 del 2013. Si stabilisce, in particolare, che, con la sentenza di condanna (o di applicazione della pena emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale), nell’ipotesi di recidiva specifica nei reati di particolare gravità indicati al nuovo articolo 518 bis c.p., primo comma, del codice penale (cioè di agropirateria, di associazione per delinquere o di tipo mafioso diretta alla commissione di più delitti), il giudice disponga obbligatoriamente la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

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Avv. Manuela Marullo

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