Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare: l’iter attuativo della direttiva UE 2019/633

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Premessa

Gli ambiziosi obiettivi che la nuova PAC intende perseguire, sotto la triplice declinazione di sostenibilità ambientale, economica e sociale, in termini di salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, di sviluppo economico, nonché di tutela del consumatore e dei redditi che provengono dall’agricoltura, rischiano di ingenerare discussioni sterili ove decontestualizzate da una considerazione di fondo: la distribuzione della ricchezza ottenuta lungo la filiera agroalimentare deve rispondere a criteri di equità e consentire a tutti i soggetti che ne sono partecipi di poter raccogliere la sfida del  New green deal.

Peraltro, detta esigenza era stata già avvertita agli albori della PAC sin dalla stesura del trattato di Roma in cui, tra le finalità della politica comune, veniva anche annoverata quella di  assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie, in particolare, al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura (art. 39 lettera b).

All’interno di detta iniziale considerazione può senz’altro essere ricondotta l’attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nonché il percorso normativo, non ancora definito a livello nazionale, volto a garantire la posizione dei soggetti più deboli della filiera agroalimentare (gli attori della produzione primaria), esposti allo strapotere commerciale delle imprese di trasformazione e distribuzione.

Le Commissioni riunite Attività produttive e Agricoltura della Camera, lo scorso 22 settembre hanno concluso l’ l’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (Atto n. 280).

La Direttiva (UE) 2019/633

L’attuanda Direttiva – il cui termine di recepimento è già scaduto l’1 maggio 2021, dando modo alla Commissione di notificare un atto di diffida allo Stato Italiano –  nei considerando preliminari, evidenzia gli squilibri che comunemente si riscontrano nella filiera agricola e alimentare, dove i soggetti operanti nelle diverse fasi della produzione, trasformazione, marketing, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti dispongono di un maggior potere contrattuale rispetto alle controparti, tale da determinare un naturale contesto di affermazione di pratiche commerciali sleali.

Nell’esemplificazione di tali pratiche la Direttiva individua, tra le altre, “il discostarsi nettamente dalle buone pratiche commerciali, l’essere in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ed essere imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte, imporre un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da un partner commerciale alla sua controparte, oppure imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri a uno dei partner commerciali.”

Se è vero, peraltro, che il rischio commerciale è implicito in ogni attività economica, la filiera agricola e alimentare sconta il peso di una fase produttiva caratterizzata dalla costante incertezza determinata dalla dipendenza da processi biologici e dall’esposizione a fattori climatici, nonché dalla stagionalità e deperibilità delle produzioni, che espongono gli altri attori della filiera coinvolti nella produzione primaria al rischio di pratiche che si discostano dalla buona condotta commerciale e sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza.

Nella analisi delle ricadute di tali pratiche commerciali sleali, la Direttiva evidenzia un impatto negativo diretto, nella misura in cui coinvolge i produttori agricoli e il loro tenore di vita, e le loro organizzazioni in qualità di fornitori, e un impatto indiretto, in quanto le conseguenze delle pratiche commerciali sleali che avvengono nella filiera agricola e alimentare si ripercuotono a cascata con effetti negativi sui produttori primari.

Le pratiche commerciali sleali sono dannose soprattutto per le piccole medie imprese presenti nella filiera agricola e alimentare. Anche le imprese più grandi delle PMI, ma con un fatturato annuale non superiore a 350 milioni di euro richiedono la medesima tutela, onde evitare che il costo di tali pratiche sia trasferito ai produttori agricoli.

Per detta ragione, la disciplina prevista dalla direttiva introdotta si applica a tutti gli scambi commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dai rispettivi fatturati dei contraenti.

La direttiva prevede l’introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l’Unione europea, che comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell’accordo di fornitura.

In particolare, la normativa dell’Unione ha previsto la necessità di:

  • definire più dettagliatamente i principi di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca correspettività a cui occorre attenersi nelle transazioni commerciali;
  • coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
  • prevedere che il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva, inquadrato come pratica commerciale vietata, si applichi alle pubbliche amministrazioni, in particolare quelle scolastiche e sanitarie, o, quantomeno, si applichi il divieto di pagamento entro un termine superiore a sessanta giorni già previsto dalla legislazione vigente.

La necessità di una nuova e uniforme regolamentazione è suggerita dalla circostanza di rendere sufficientemente compatibili le varie disposizioni di diritto interno dei vari stati membri, sì da uniformare la tutela dei soggetti più deboli all’interno delle relazioni commerciali ed evitare, attraverso l’introduzione della normativa che detta tutela possa essere affidata a forme di regolamentazione negoziale, già inficiate dalla diversa forza contrattuale delle varie parti interessate, foriera di timore di ritorsioni commerciali.

Lo schema del decreto legislativo

L’articolo 1 individua l’oggetto della direttiva e del decreto attuativo specificando che le disposizioni previste si applicano alle cessioni dei prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da soggetti che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti mentre sono esclusi i contratti con i consumatori.

Viene altresì disposto che le previsioni di cui agli articoli 3 (Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione), 4 (Pratiche commerciali sleali vietate), 5 (Altre pratiche commerciali sleali) e 7 (Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari) del decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari.

L’articolo 2 contiene una serie di definizioni riprese dalla direttiva, dall’abrogando articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, contenente la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché dal decreto del MIPAF del 19 ottobre 2012, n. 199, relativamente alla disciplina degli interessi applicabili in caso di ritardi nei pagamenti

L’articolo 3 individua i principi e gli elementi essenziali dei contratti di cessione, tra i quali la forma scritta e la durata minima annuale, salvo casi specifici e formalizzati così come previsto nel quarto comma.

L’obbligo della forma scritta viene considerato assolto anche con ricorso ad alcune forme equipollenti, tassativamente individuate, a condizione che gli elementi contrattuali siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro.

L’articolo 4, rubricato Pratiche commerciali sleali vietate, recepisce il contenuto dell’articolo 3 della direttiva. La disposizione distingue in particolare ai commi le 4, rispettivamente, le pratiche commerciali sleali sempre vietate, rientranti nella cosiddetta blacklist, da quelle della cosiddetta greylist, che si presumono vietate salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell’accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci.

Al secondo comma viene riprodotto il comma 3 dell’abrogando articolo 62del decreto-legge n. 1 del 2012, che disciplina gli interessi applicabili in caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari. Viene, inoltre, precisato che, quando il debitore è una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002,ossia la possibilità di pattuire, purché in modo espresso, termini di pagamento superiori a quelli stabiliti ex lege, se giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

L’articolo 5 individua ulteriori pratiche commerciali sleali vietate a livello nazionale. Le pratiche ivi elencate riproducono le pratiche già vietate a legislazione vigente, in quanto disciplinate dall’abrogando articolo 62, comma 2, del decreto legge n. 1 del 2012 o dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199, nonché ulteriori pratiche commerciali sleali, che possono essere poste in essere dal fornitore o dall’acquirente.

Viene previsto, al comma 2, che nei contratti di cessione la fissazione da parte dell’acquirente di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall’elaborazione mensile dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ridotti del 15%, rileva quale parametro di controllo della sussistenza di una pratica commerciale sleale.

L’articolo 6 definisce buone pratiche commerciali, concreta attuazione dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, nonché i contratti conformi alle condizioni contrattuali definite nell’ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Al comma 2 si prevede che gli accordi ed i contratti per essere considerati buone pratiche commerciali devono essere retti da una serie di criteri individuati.

L’articolo 7 disciplina le vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari freschi e deperibili, consentendola solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, ferma restando la disciplina generale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218.

Appare opportuno precisare che il presente articolo introduce soltanto una specificazione, in materia di vendite sottocosto, riferita ai prodotti agroalimentari, ferma restando la competenza dell’AGCM.

Il legislatore delegante, infatti, a differenza di quanto stabilito sulla repressione delle pratiche commerciali sleali, non ha inteso attribuire all’ICQRF anche la competenza sulla repressione delle vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari, così che deve ritenersi fatta salva la disciplina generale tutt’ora vigente.

Anche per tale ragione, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 non è stata prevista una sanzione ad hoc ma si è fatto genericamente rinvio alle sanzioni già previste a livello generale dal DPR 218 del 2001.

L’articolo 8individua le autorità di contrasto: l’ICQRF è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto ed all’irrogazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Vengono individuate le relative attività dell’ICQRF –svolte d’ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato – ed è previsto che, nell’esercizio delle attività, l’ICQRF può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza.

L’articolo 9 stabilisce che le denunce possono essere presentate all’ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all’autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito quest’ultimo.

Si prevede che le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni hanno il diritto di presentare denuncia su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata. Vengono individuate attività e poteri dell’ICQRF. Il comma 7 disciplina il ricorso a procedure di mediazione ai sensi del decreto legislativo n.28/2010 o di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dal contratto di cessione.

L’articolo 10 contiene la disciplina sanzionatoria applicabile, salvo che il fatto non costituisca reato.

L’articolo 11 prevede una necessaria collaborazione dell’ICQRF con le Autorità di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

L’articolo 12 elenca le disposizioni normative o regolamentari che saranno abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L’articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 14 le disposizioni transitorie e finali che prevedono che le disposizioni di cui al decreto si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso e che i contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data sono resi conformi alle disposizioni del decreto entro 6 mesi dalla stessa data.

Conclusioni

Allo stato attuale la direttiva UE 2019/633 è stata recepita da 15 Stati che hanno comunicato di avere adottato le misure necessarie, mentre per i restanti 12 Stati membri, tra i quali l’Italia, la Commissione ha inviato una lettera di diffida, chiedendo loro di adottare e notificare le misure pertinenti. 

Come detto nella premessa, l’importanza di una disciplina che tuteli le parti commercialmente più deboli della filiera agroalimentare non deve essere ricondotta ad una mera esigenza di giustizia nello svolgimento delle pratiche commerciali tra soggetti privati, dovendosi anche apprezzare alla luce del più generale quadro di riferimento socio-economico che la sfida verso la sostenibilità impone a tutto il sistema agroalimentare.

Immagine di Avv. Manuela Marullo

Avv. Manuela Marullo

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