Reati agroalimentari: le proposte di riforma al Titolo VIII del Libro Secondo

Indice dei Contenuti

Prosegue l’approfondimento sulle nuove norme in materia di reati agroalimentari, di cui al disegno di legge 2427 del 2020. Dopo avere analizzato le proposte di riforma alla normativa di diritto sostanziale prevista dal Titolo VI, Libro Secondo del Codice Penale, oggi approfondiamo le proposte di riforma del Titolo VIII del Libro Secondo del Codice Penale.

L’articolo 2 del disegno di legge 2427 presentato per l’esame delle Camere il 6 marzo 2020 interviene sul settore delle frodi nel commercio di prodotti alimentari.

In primo luogo viene prevista la riforma della rubrica del titolo VIII del libro secondo del codice penale rinominato “Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare” ed è introdotto, inoltre, il nuovo capo II bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare”.

La finalità principale dell’intervento di riforma è l’anticipazione, l’ampliamento e il rafforzamento della protezione penale avverso le frodi alimentari, evitando che la stessa venga attivata tardivamente, soltanto alla fine del ciclo produttivo e in modo occasionale.

Una delle novità più importanti è data dall’introduzione di una nuova fattispecie criminosa, l’agropirateria, che mira a colpire gli interessi della criminalità organizzata, sempre più attenta al settore agroalimentare.

L’articolo 517 quater c.p.: Contraffazione dei segni di denominazione protetta e di indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari

La disposizione in esame viene modificata con riguardo al trattamento sanzionatorio, di cui è previsto l’incremento, in ragione del disvalore delle condotte, prevedendo per gli alimenti a denominazione protetta una più incisiva tutela del marchio.

Nella riformulazione del secondo comma dell’articolo 517 quater c.p. sono state meglio specificatele condotte prodromiche rispetto all’immissione nel mercato, allo scopo di anticipare e ampliare il fronte della tutela.

L’articolo 517 quater.1. c.p.: L’agropirateria

L’analisi del contesto sociale e economico hanno rivelato la sempre più costante presenza della criminalità organizzata in tutte le fasi della filiera agroalimentare, dalla produzione al commercio.

La necessità di rivolgere la giusta attenzione a forme di criminalità sempre più settoriali e pericolose, a tutela dei beni giuridici posti al centro di tale progetto di riforma, ha portato alla introduzione dell’art.517 quater.1 c.p. (qui disponibile un’apposita appendice) che prevede anche un apposito regime circostanziale che ricalca il contenuto del vigente articolo 517 quinquies c.p. determinandone l’abrogazione.

L’articolo 517 sexies c.p.: Frode nel commercio degli alimenti

Nell’ambito del progetto di riforma di cui al disegno di legge in oggetto, è stato ritenuto di mantenere immutato l’art 515 c.p. che descrive la fattispecie di frode nell’esercizio del commercio, ritenendo più opportuna l’introduzione di una nuova fattispecie base specifica di frode nel commercio di alimenti.

L’articolo 517 sexies c.p. diviene, così, un’ipotesi speciale rispetto alla comune e invariata frode nell’esercizio del commercio, di cui all’articolo 515 c.p., in quanto caratterizzata sia dalla qualificazione dell’oggetto materiale, sia dall’ampliamento del campo di applicazione ad ogni attività commerciale, agricola o industriale ovvero anche di intermediazione.

In particolare, l’articolo in esame estende la portata punitiva, rispetto all’immutato articolo 515, a condotte prodromiche rispetto alla consegna vera e propria, che prescindono, quindi, dalla fase di negoziazione.

Si propone, infatti, di punire chi, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione alimenti, comprese acque e bevande, che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.

Al fine della risoluzione del concorso apparente con la disposizione successiva, l’art 517 septies c.p. introdotto dal ddl, l’art.517 sexies contiene clausola di riserva, con la quale si chiarisce la sua applicazione residuale rispetto ai casi contemplati dalla disposizione seguente.

L’articolo 517 septies c.p.: Commercio di alimenti con segni mendaci

La nuova disposizione ricalca l’attuale previsione della vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all’art.517 c.p.

E’ possibile notare immediatamente come in detta nuova fattispecie il bene tutelato non sia più l’economia pubblica, bensì la fiducia del consumatore.

Oltre a limitare l’oggetto materiale della condotta – alimenti, comprese acque e bevande con conseguente espunzione dei prodotti industriali – l’art. 517 septies prende le mosse dalla è necessaria capacità e finalità ingannatoria della condotta di utilizzazione di false o mendaci indicazioni e anticipa il fronte della tutela, estendendo l’ambito dell’incriminazione anche a condotte prodromiche – sulla stessa scia del contestuale intervento sull’articolo 517 sexies c.p.

In tale modo sarebbe consentito un più facile intervento degli organi di controllo in qualsiasi fase della commercializzazione, anche temporalmente e spazialmente distante dalla vendita finale.

Si tratta di un reato a dolo specifico, necessario per connotare la condotta in grado di ingannare concretamente il consumatore e consentire l’anticipazione del momento di perfezionamento del reato, a seguito di qualsiasi attività di immissione in commercio.

Le condotte punite consistono nell’utilizzazione di segni distintivi o indicazioni false o ingannevoli, anche figurative, e, quindi, realizzate con un dato confezionamento.

L’ampia previsione della modalità di frode è bilanciata dalla necessità di dimostrare il dolo specifico da parte dell’agente, cioè, la concreta capacità ingannatoria della condotta verso il consumatore.

Ciò consente di rimettere al giudice, in concreto, ogni valutazione senza prevedere norme definitorie che, se troppo analitiche, potrebbero lasciare fuori altre ipotesi.

Si deve, invece, rimarcare come la nuova disposizione consenta di sanzionare in modo adeguato i casi in cui, anche con la violazione di obblighi sulla rintracciabilità, si voglia ottenere l’effetto di attribuire all’alimento un’apparente provenienza. La norma utilizza la nozione di “ingrediente” implicitamente richiamando la definizione che emerge dalla normativa europea (Regolamento (UE) n. 1169/201) in forza della quale si intende tale qualsiasi sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

L’articolo 517 octies c.p.: Circostanze aggravanti

Articolo 517 octies c.p. prevede circostanze aggravanti che, al fine di assicurare una più intensa risposta punitiva e di adeguare la disciplina codicistica ai fenomeni criminali più frequenti registratisi nella casistica giudiziaria in materia di frodi alimentari, tengano conto delle nuove esigenze politico-criminali.

Quattro sono le ipotesi individuate quali circostanze aggravanti ad effetto comune applicabili ai reati di cui agli articoli 517 sexies e 517 septies c.p.:

  • le condotte che attengono alla denominazione di origine o all’indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti: viene, così valorizzata la circostanza per cui i prodotti in questione costituiscono un’espressione della cultura tradizionale dei luoghi di provenienza;
  • i fatti commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza: viene riservata una particolare attenzione alla modalità di realizzazione delle frodi, sanzionando così condotte di falso ideologico e materiale che non avrebbero altrimenti rilievo penale;
  • l’ipotesi in l’alimento venga falsamente presentato come biologico: La norma è pertanto volta a perseguire le frodi che simulano una produzione biologica, oggetto dei regolamenti (UE) 848/ 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, senza il rispetto delle disposizioni specifiche di settore, il cui controllo è affidato a organismi privati di certificazione accreditati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  • i fatti di particolare gravità in ragione del grado di nocività o della quantità dell’alimento: vengono indicati al giudice come elementi sintomatici della gravità del fatto aspetti attinenti alla concreta dimensione del fenomeno accertato, per grado di nocività o per quantità del prodotto.

L’articolo 518. c.p.: Pubblicazione della sentenza

L’unica pena accessoria oggi prevista è la pubblicazione della sentenza, di cui all’art.518 c.p., riformato, o meglio aggiornato dal disegno di legge in esame mediante l’inserimento delle fattispecie di nuova introduzione.

L’esigenza di rafforzamento del complessivo apparato sanzionatorio ha determinato l’introduzione di ulteriori pene accessorie, previste nel successivo articolo 518 bis c.p.

Articolo 518 bis. c.p.: Ulteriori pene accessorie

Si prevede l’introduzione dell’articolo 518 bis c.p. in materia di sanzioni interdittive o sospensive, finalizzate a fare sì che gli autori di tali reati siano impossibilitati a proseguire le predette attività illecite. In particolare, è stabilita l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30 del codice penale (Interdizione da una professione o da un’arte), ma sono anche aggiunte ulteriori pene accessorie incentrate sul divieto di ottenere provvedimenti di carattere autorizzatorio, concessorio o abilitativo o di accedere a contributi o finanziamenti di fonte pubblica, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. L’obiettivo perseguito è quello di contrastare attività illecite celate sotto l’apparenza di un’impresa legale: un fenomeno diffuso, soprattutto, nell’ambito dell’agropirateria (oggetto delle pene previste dall’articolo 517 quater.1 c.p.). Le predette pene accessorie sono applicabili in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 517 quater.1 o per i delitti di associazione per delinquere o di tipo mafioso diretta alla commissione di più delitti previsti dal capo II-bis, nonché nel caso di condanna per il delitto di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (art.517 quater c.p.), purché ricorra, in concreto, una delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 517 octies.

In secondo luogo, si prevede che, negli stessi casi, eccetto l’ipotesi di condanna per il delitto di cui all’articolo 517 quater, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, possa disporre la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso, nonché, qualora ravvisi entrambe le condizioni indicate (particolare gravità e recidiva specifica), la chiusura definitiva dell’esercizio e la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consenta lo svolgimento dell’attività commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso.

Articolo 518 ter c.p. – Confisca obbligatoria e per equivalente

La necessità politico-criminale di valorizzare il ricorso a misure finalizzate all’ablazione dei proventi illeciti derivanti dalle frodi in commercio di alimenti induce a prevedere l’introduzione dell’articolo 518 ter c.p.– concernente la confisca obbligatoria e per equivalente, per la cui disciplina si è ritenuto di effettuare un richiamo integrale dell’articolo 474 bis c.p. allo scopo di perequare la disciplina tra due fattispecie analoghe (“Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento”, Libro Secondo, Titolo VII, Capo II).

Picture of Avv. Manuela Marullo

Avv. Manuela Marullo

Condividi su:

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Cerca

categorie

Categorie

newsletter

Vuoi scrivere su Agriforum?
Vuoi rivolgerti ai consulenti del nostro team?