Sentenza del Consiglio di Stato sulle pratiche commerciali scorrette nelle relazioni B2C

Indice dei Contenuti

In ordine alla pratiche commerciali scorrette nelle relazioni B2C: il Consiglio di Stato dice la sua sulla portata applicativa del Codice del Consumo e sul rapporto con le altre disposizioni di specifici settori commerciali.

L’argomento

In un caso relativo alla commercializzazione di un integratore alimentare, sanzionata dall’AGCM quale pratica commerciale scorretta, ai sensi della disciplina di cui al Codice del Consumo,  il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8757/2021 pubblicata il 31.12.2021, torna sul tema della relazione tra la direttiva 2005/29/CE e le altre disposizioni di matrice europea che regolano la comunicazione B2C in altri specifici settori commerciali. Ancora, da detta analisi, il Consiglio di Stato ricava il  riparto di competenza tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le altre autorità amministrative di settore, di repressione delle pratiche commerciali scorrette nei mercati regolati.

La regola di specialità

A tal riguardo, il Consiglio di Stato  si pronuncia sulla portata applicativa della c.d. “regola di specialità” prevista dalla direttiva 2005/29/CE art. 3 par.4, trasfusa all’interno dell’art. 19 comma 3 del Codice del Consumo, in base alla quale le norme comunitarie disciplinanti “aspetti specifici” delle pratiche commerciali scorrette prevalgono e si applicano a detti aspetti se in contrasto con le disposizioni della direttiva medesima.  In particolare, ripercorrendo la propria contrastante precedente giurisprudenza e le modifiche normative al Codice del Consumo indotte da procedure sanzionatorie da parte della Commissione europea, la sentenza, riallacciandosi alle più recenti pronunce della Sezione plenaria  (sentenze nn. 3 e 4 del 2016), adotta il modello di specialità, siccome riferito al confronto tra fattispecie astratte riferite non solo alle pratiche commerciali aggressive, bensì a tutte le tipologie di pratiche commerciali scorrette. In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, dovrà essere esclusa l’applicazione della direttiva 2005/29/CE e della relativa normativa nazionale di riferimento (Codice del Consumo), in uno alla competenza sanzionatoria dell’AGCM, solo laddove  le norme settoriali disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali in modo con essa incompatibile.

Conclusioni

Nel caso sottoposto all’esame del Consiglio di Stato, con riferimento al settore della commercializzazione degli integratori alimentari ed in assenza di specifiche previsioni di contrasto alle pratiche commerciali scorrette , viene confermata l’applicazione la direttiva 2005/29/CE e delle relative disposizione di recepimento di cui al Codice del Consumo, nonché la competenza sanzionatoria dell’AGCOM.

Picture of Avv. Antonio Pivetti

Avv. Antonio Pivetti

Condividi su:

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Cerca

categorie

Categorie

newsletter

Vuoi scrivere su Agriforum?
Vuoi rivolgerti ai consulenti del nostro team?