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Statuto

ARTICOLO 1. SCOPO

L’Associazione per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo delle iniziative nel settore agroalimentare ed ambientale, con la denominazione Agriforum, è un’associazione aconfessionale, apolitica e apartitica senza fini di lucro, che opera nel territorio nazionale, aperta all’adesione di tutti quei soggetti, persone fisiche e giuridiche, che, a vario titolo, operano nel settore agroalimentare e dell’ambiente. L’Associazione si propone:

a) di svolgere ogni utile azione per la promozione, valorizzazione e sviluppo delle iniziative economiche, e non (scientifiche, culturali e ricreative) che gli associati vorranno assumere, nell’ambito delle rispettive competenze, nei settori dell’agroalimentare e dell’ambiente;

b) di cooperare per la realizzazione,nei suddetti settori,degli obiettivi propri della “rivoluzione verde e transizione ecologica e digitale”, nonché della PAC e di ogni altra politica che dovesse essere perseguita dai decisori a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale;

c) di incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione tra tutti gli operatori di detti settori;

d) di promuovere iniziative atte a sviluppare una rete di servizi e favorire lo scambio di attività tra le persone e di provvede all’assistenza, alla consulenza qualificata e funzionalmente coordinata e alla diffusione delle iniziative, in collaborazione con altre associazioni ed enti privati e pubblici;

e) di svolgere attività di elaborazione progettuale, organizzazione, gestione, logistica e allestimento di eventi ai fini dello sviluppo culturale e sociale, nonché sviluppo dati, e quant’altro necessario, per l’ottenimento di finanziamenti e contributi, relativi alla promozione delle attività connesse alla finalità dell’associazione;

f) di promuovere la integrazione sociale di coloro che appartengono a categorie deboli ed a quella parte di popolazione stanziata su aree territoriali svantaggiate;

g) di promuovere l’informazione, la formazione ed il dibattito, attraverso l’organizzazione di eventi di vario genere, sulle tematiche dei settori agroalimentare e della sostenibilità ambientale ed ogni altra questione comunque connessa a detti settori come, a puro titolo esemplificativo, la mobilità di persone e servizi;

h) di favorire, tra le giovani generazioni di operatori del settore, l’acquisizione di competenze e metodologie produttive adeguate alla complessità degli obiettivi da raggiungere;

i) di promuovere anche in collaborazione con altri soggetti (persone fisiche, Associazioni, Enti pubblici e privati) ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 2. DURATA E SEDE

L’Associazione ha durata illimitata. L’associazione ha sede a Palermo, via Nicolò Turrisi 13.

ARTICOLO 3. SOCI

Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche e persone giuridiche, che operano, a qualunque titolo, anche in via non prevalente, in ambiti comunque riferibili al settore agroalimentare o ambientale. Possono, altresì, diventare soci gli Enti di natura pubblica e privata che operano, anche a mero titolo scientifico, in ambiti comunque riferibili al settore agroalimentare o ambientale.

I soci (persone fisiche ed amministratori delle persone giuridiche) dovranno condividere le finalità dell’Associazione ed essere in possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto; inoltre, devono essere dotati di un’irreprensibile condotta morale e civile, conforme ai principi della lealtà e probità, con l’obbligo di astenersi da qualsivoglia indebita esternazione, pubblica e/o privata, lesiva del decoro e del prestigio dell’associazione e dei suoi organi. L’Associazione si compone di due categorie di soci: – Soci fondatori – Soci ordinari Inoltre, dalle suddette categorie si distingue la figura dei “sostenitori” tali dovendosi intendere le persone fisiche e giuridiche che, pur senza acquisire la qualifica di soci, effettuano donazioni in favore dell’associazione, anche in termini di volontaria e gratuita collaborazione alle attività dell’Associazione. I “sostenitori” non hanno, quindi, diritto di voto, ma sono informati periodicamente sulle attività dell’associazione e sul rendiconto economico. Per diventare sostenitori non è richiesto il versamento di importi minimi annuali; è sufficiente versare una liberalità di importo qualsiasi.

ART 3 BIS. ISCRIZIONE NUOVI SOCI

Per aderire all’Associazione è necessario avanzare domanda scritta (allegando la documentazione prevista nel regolamento che verrà appositamente approvato) al Consiglio Direttivo dichiarando, anche mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di socio, di garantire il rispetto dello statuto e del regolamento dell’Associazione e di non aver riportato condanne penali definitive. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda, delibera insindacabilmente in ordine all’ammissione di nuovi soci, entro giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda, dando comunicazione scritta al socio, il quale dovrà immediatamente provvedere a versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l’anno in corso dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo é intrasmissibile e non é rivalutabile. L’appartenenza all’Associazione impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo quanto stabilito dallo statuto. E’ espressamente riconosciuta la gratuità delle cariche elettive. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di Socio si acquisisce a far data dalla approvazione della domanda ed ha validità per l’anno in corso.

ARTICOLO 4. PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi annuali dei soci, dai beni acquistati con questi contributi, nonché da eventuali legati e donazioni. La gestione del patrimonio è curata dal Presidente, cui è riferibile la rappresentanza legale dell’associazione. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 5. BILANCI

L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Presidente, il Tesoriere deve predisporre il rendiconto dell’anno precedente ed il preventivo dell’anno in corso da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 maggio. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede nazionale dell’Associazione, per almeno i 15 giorni precedenti alla data di riunione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6. DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci fondatori e ordinari dell’Associazione, in regola con la quota di iscrizione, godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche. I soci ordinari sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo, entro il 31 maggio di ogni anno.

La qualità di socio si perde: 1. per motivi di incompatibilità; 2. per aver commesso atti in contrasto con le finalità dell’associazione e lesive del suo buon nome e della immagine; 3. per accertate gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell’attività dell’associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell’associazione; 4. per morosità protratta per oltre un esercizio; 5. per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno sociale; 6. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l’ammissione. 7. per il mancato rispetto del regolamento dell’Associazione. La perdita della qualità di socio è deliberata automaticamente, in caso di morosità e recesso, dal Presidente. Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge. Il foro di competenza è quello di Palermo.

ARTICOLO 7. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione: 1. Assemblea dei Soci; 2.Consiglio Direttivo; 3. Presidente.

ARTICOLO 8. ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci – nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; – elegge il Presidente; – approva il rendiconto sociale o il bilancio di esercizio annuale; – delibera sulla responsabilità degli Organi dell’Associazione; – approva le modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
– approva i regolamenti concernenti le modalità di svolgimento dell’Assemblea degli Associati;

– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;

– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

A. Convocazione

L’Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L’Assemblea degli Associati deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto. L’Assemblea degli Associati è convocata mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Associazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’ordine del giorno delle materie da discutere. La convocazione è valida se dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso è data notizia all’indirizzo di posta elettronica, comunicato dall’Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione. L’avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea degli Associati e diffuso nelle forme sopra indicate nel rispetto del medesimo termine.

B. Composizione

Compongono l’Assemblea degli Associati, e hanno diritto di voto, tutti gli Associati, iscritti da almeno 6 mesi e che alla data della convocazione risultino in regola con il pagamento delle quote associative. Si considera quale data d’iscrizione dell’associato (di cui sia stata deliberata l’ammissione) quella in cui è pervenuta la domanda di ammissione, munita di attestazione dell’avvenuto pagamento. Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato con diritto di voto può farsi
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rappresentare nelle sedute dell’Assemblea degli Associati da altro associato mediante delega scritta. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe. Il voto si esercita in modo palese, salva diversa disposizione del Regolamento.

C. Svolgimento

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in sua assenza da Socio indicato dal Presidente o, in caso di ulteriore assenza, dal Socio con maggiore anzianità in termini iscrizione all’Associazione. La verbalizzazione dei contenuti dell’Assemblea degli Associati è affidata al Segretario in carica, o in sua assenza ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea dei Soci. Il Presidente ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

D. Maggioranze

In prima convocazione l’Assemblea degli Associati è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l’Assemblea degli Associati è validamente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 9. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’indirizzo e alla gestione dell’attività dell’Associazione. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal componente più anziano di età. Tale organo elegge al suo interno il Presidente, un Segretario, un Tesoriere e la Giunta Esecutiva, ove prevista nel regolamento. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri necessari per il buon funzionamento dell’associazione.

A) Funzioni Il Consiglio Direttivo:

– elegge al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

– determina la politica associativa indicando le linee programmatiche dell’associazione;

– cura le pubblicazioni di carattere nazionale;

– svolge tutte le operazioni inerenti l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, compiendo ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo, deliberando l’accettazione di lasciti, legati o donazioni, e l’alienazione degli immobili;

– approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione; – delibera in ordine alle nuove domande di adesione all’associazione;

– stabilisce annualmente le quote sociali.

B) Composizione Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall’Assemblea degli Associati in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati che abbiano presentato apposita candidatura in conformità con il regolamento; durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade con il Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;

– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’Associazione. La carica di consigliere è gratuita. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri in carica provvedono a sostituirli; i consiglieri così sostituiti restano in carica sino alla seduta dell’Assemblea degli Associati convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

C) Funzionamento Il Consiglio Direttivo si riunisce di diritto almeno tre volte l’anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. È convocato, inoltre, quando lo richiedano almeno 1/3 dei suoi membri (per eccesso). In tali casi la convocazione deve essere diramata entro sette giorni dalla richiesta. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 15 giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, email, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l’avvenuta ricezione. L’avviso di convocazione deve contenere l’O.d.G. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 7 giorni. Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti. In caso di giustificato impedimento a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo, il singolo Consigliere può delegare altro componente del Consiglio Direttivo. La delega può essere rilasciata per sole due volte in un anno. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Di ogni riunione si redige apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario a tutti i componenti, anche a mezzo fax o e mail, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della riunione del Direttivo. Il Consiglio Direttivo, a decorrere dall’1.1.2023, durerà in carica tre anni. La seduta di costituzione è presieduta dal componente più anziano d’età. Per la soluzione di determinate questioni, il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni di studio con l’eventuale inclusione di membri esterni.

D) Doveri del Consiglio Direttivo I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il Consiglio Direttivo può deliberare la revoca del componente che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive. Ciascun componente deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine e al prestigio dell’Associazione o al buon corso dell’attività. Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge o Statuto.

ARTICOLO 10. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione ed i poteri di legge. Ha, inoltre, i poteri decisionali ed operativi del Consiglio Direttivo, salvo quelli riservati per Statuto ad altri organi. In particolare il Presidente:

a. convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio Direttivo;

b. dà esecuzione, coadiuvato dal Segretario, alle delibere degli organi centrali;

c. vigila e cura il buon funzionamento dell’Associazione secondo i canoni del presente Statuto, ed adempie a tutte le funzioni affidategli dallo stesso o delegate dagli organi sociali;

d. ha la firma singola su tutti i documenti che impegnano l’Associazione, inclusi quelli riguardanti operazioni bancarie in nome e per conto dell’Associazione;

e. può sollecitare i pareri e partecipare alle riunioni di qualsiasi organo centrale o periferico dell’Associazione;

f. può stare in giudizio, nell’interesse dell’Associazione, avanti qualsiasi autorità giurisdizionale e in qualsiasi grado, purché, se attore, autorizzato dal Consiglio Direttivo;

g. collabora con tutte le organizzazioni e con tutti coloro che sono in grado di dare un valido contributo al raggiungimento degli scopi sociali;

h. partecipa in nome e per conto dell’Associazione a dibattiti anche a livello mass mediatico e cura in ogni caso i rapporti con la stampa locale e nazionale;

i. è componente di diritto della Giunta Esecutiva, ove costituita; Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga a mancare definitivamente il Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato d’urgenza, entro 10 giorni dal Segretario, al fine di procedere a nuova elezione. Nel periodo di vacatio, e solo per l’ordinaria amministrazione, il Segretario assumerà i poteri di rappresentanza legale fino alla riunione del Consiglio Direttivo convocato per la elezione del Presidente. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto, salve le disposizioni transitorie del presente statuto.

ARTICOLO 11. IL SEGRETARIO

Il Segretario: 1. cura la tenuta dei verbali, della documentazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione e del tesseramento; 2. provvede alla diramazione delle convocazioni; 3. prepara e coordina il lavoro ed i carteggi preparatori per le riunioni del Consiglio Direttivo; 4. notifica le delibere degli organi sociali; 5. mantiene i necessari contatti fra i diversi organi sociali centrali e fra questi e gli organi periferici; 6. in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita tutti i poteri, all’uopo delegato; 7. è componente di diritto della Giunta Esecutiva, ove costituita.

ARTICOLO 12 – IL TESORIERE

Il Tesoriere: 1. cura l’amministrazione straordinaria; 2. redige i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre agli organi competenti; 3. provvede alla gestione delle entrate; 4. provvede, con firma congiunta a quella del Presidente, alle spese straordinarie dell’associazione;

ARTICOLO 13 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato dall’Assemblea dei soci ai sensi del presente Statuto, il Consiglio Direttivo provvederà, entro 30 giorni, alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 14 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Lo Statuto e il Regolamento di funzionamento dell’Associazione entrano in vigore al momento stesso della costituzione dell’Associazione. Il primo Presidente dell’Associazione è già individuato nell’atto costitutivo dell’Associazione e, per motivi organizzativi e di continuità della politica associativa, resterà in carica dalla data di costituzione dell’Associazione fino al 31.12.2025, così come tutte le altre cariche associative. Entro il 31.1.2026 dovrà avvenire il rinnovo di tutte le cariche associative che avranno durata triennale e così via ogni tre anni, ai sensi del presente statuto. Qualora un organo associativo decadesse anticipatamente dalla scadenza naturale, i componenti successivi, nominati in sostituzione, resteranno in carica per il tempo residuo fino alla scadenza naturale della carica. In ogni caso tutte le altre norme che regolano lo statuto entrano in vigore, per quanto compatibili con la disposizione di cui sopra, alla data di costituzione di Agriforum.

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