Il Ministero della Salute, Direzione generale per lโigiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, il 3 gennaio 2022, ha emanato il Piano nazionale di controllo ufficiale e indicazioni per le attivitร di monitoraggio dei contaminanti di origine ambientale e industriale, di cui al regolamento (CE) 1881/2006, nei prodotti alimentari per lโanno 2022.
Viene in primo luogo fornita lโesatta definizione di contaminante ossia โogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell’imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all’ambiente. I corpi estranei quali, ad esempio, frantumi di insetti, peli di animali e altri non rientrano nella presente definizione (articolo 1 del regolamento CEE 315/1993)โ.
Obiettivi del Piano Nazionale 2022
Il Piano di campionamento e analisi in commento si riferisce al controllo ufficiale esclusivamente dei contaminanti di origine ambientale e industriale ed ha lo scopo di programmare e coordinare le attivitร volte alla verifica della conformitร alla normativa di settore e alla raccolta di dati di occorrenza ai fini della valutazione dellโesposizione del consumatore.
Esso fornisce indicazioni alle Autoritร delle Regioni e delle Province autonome relativamente alla pianificazione del controllo ufficiale dei โcontaminantiโ nei prodotti alimentari, a partire dal campionamento nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, nonchรฉ sulla pianificazione di attivitร sistematiche di ricerca, raccolta, confronto e analisi di informazioni e dati, ai fini dell’individuazione di rischi emergenti dovuti a contaminanti, in particolare quelli individuati da Raccomandazioni dellโUE.
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento relativamente allโattivitร di controllo รจ rappresentata dal Regolamento UE n. 625/2017 che definisce le modalitร di attuazione dei controlli e altre attivitร ufficiali effettuate per garantire lโapplicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanitร delle piante nonchรฉ sui prodotti fitosanitari. Lโadeguamento della normativa nazionale alle prescrizioni del Regolamento รจ contenuto nel decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 e s.m.i..
Le Autoritร competenti per l’applicazione dei regolamenti europei in materia di sicurezza alimentare, nellโambito delle rispettive competenze, sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le ASL. Inoltre, con il decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2021, sono stati istituiti i posti di controllo frontalieri del Ministero della salute deputati ad effettuate i controlli ufficiali sulle partite destinate allโimportazione nellโUE nei settori indicati nellโarticolo 1, paragrafo 2 lettere a) c), d), e) e f), del regolamento (UE) n. 2017/625.
Con specifico riguardo ai contaminanti il riferimento normativo รจ rappresentato da due Regolamenti:
- Regolamento CEE n. 315/1993 e s.m.i. del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, definisce il concetto di โcontaminanteโ e stabilisce che un prodotto alimentare non puรฒ essere commercializzato se contiene tali sostanze in quantitativi inaccettabili sotto l’aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico; indica la necessitร di mantenere i contaminanti ai livelli piรน bassi che si possono ragionevolmente ottenere con le buone pratiche agricole, di pesca e di fabbricazione, tenendo altresรฌ conto dei rischi associati al consumo degli alimenti (ALARA โ as low as reasonably achievable).
- Il regolamento CE n. 1881/2006 e s.m.i. che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, da applicare alla parte commestibile dei prodotti alimentari interessati, salvo quando diversamente indicato. Per i prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti da piรน di un ingrediente, si deve tenere conto dei fattori di processo che possono influenzare la concentrazione del contaminante nellโalimento oggetto del controllo, secondo quanto previsto dallโarticolo 2.
Articolazione del piano
Ogni Regione e Provincia Autonoma deve elaborare per lโanno 2022 un Piano regionale/provinciale (PR/PP) di controllo ufficiale sulla presenza dei contaminanti nei prodotti alimentari tenendo conto, per quanto riguarda le attivitร di campionamento e analisi, delle indicazioni riportate nel Piano nazionale.
Nellโambito del proprio Piano, ogni Regione e Provincia autonoma deve individuare un referente cui affidare, nel territorio di competenza, il coordinamento del Piano stesso. I PR/PP ed i nominativi dei referenti devono essere trasmessi al Ministero della Salute โ DGISAN โ Ufficio 6 Igiene delle tecnologie alimentari ed ai LNR entro 90 giorni dalla data di adozione del piano nazionale.
L’implementazione del PR/PP dovrร essere assicurata anche attraverso le procedure di verifica dellโefficacia dei controlli ufficiali dei contaminanti nei prodotti alimentari, tenuto conto di quanto previsto dallโIntesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con le โLinee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 854/2004โ che tiene conto dellโeventuale predisposizione di specifici Piani.
Criteri per lโindividuazione dei contaminanti e delle tipologie di prodotti alimentari (matrici) da includere nei PR/PP
Il prelievo dei campioni deve essere effettuato in tutte le fasi della produzione, inclusa quella primaria, della trasformazione, della distribuzione dei prodotti alimentari intesi sia come ingredienti sia come prodotti finiti, ivi compresa lโimportazione. I punti di campionamento piรน strategici ai fini del controllo sono presso i produttori, i centri di stoccaggio delle aziende di trasformazione, i punti vendita allโingrosso e le farmacie per alcuni specifici alimenti
La scelta dei prodotti alimentari oggetto di campionamento, come pure degli stabilimenti e la fase di produzione, devono basarsi sulla valutazione dei rischi
Nella valutazione del rischio, si terrร conto degli OSA che insistono sul territorio regionale/provinciale, degli alimenti prodotti/commercializzati/trasportati/utilizzati, delle materie prime ad uso alimentare prodotte/utilizzate, delle non conformitร pregresse degli OSA, dellโefficacia delle procedure di autocontrollo operative presso lโOSA.
Campionamento e analisi
Lโattivitร di campionamento rappresenta una fase cruciale del controllo lungo tutta la filiera agroalimentare ed รจ importante che i campioni prelevati siano caratterizzati dalla massima rappresentativitร della partita campionata.
Le strategie di campionamento adottate per il Piano conferiscono a detta attivitร le seguenti caratteristiche:
- mirato o selettivo per le attivitร di controllo: si tratta di campionamenti ufficiali programmati nellโambito del programma di controllo tenendo conto di talune caratteristiche dei prodotti alimentari, dei contaminanti a maggiore rischio per i consumatori, e degli stabilimenti degli OSA a maggior rischio (in base alle valutazioni delle AC);
- casuale o random per le attivitร di monitoraggio: i campioni devono essere ripartiti in modo assolutamente casuale fra gli OSA che insistono sul territorio della Regione/Provincia autonoma. Il campionamento dei prodotti alimentari per le attivitร di controllo ufficiale e di monitoraggio deve essere effettuato conformemente alle disposizioni vigenti (Reg.CE 333/2007) e s.m.i., Reg. UE 644/2017, e, per le attivitร di controllo ufficiale deve inoltre rispettare quanto previsto dallโAllegato 1 del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 e s.m.i. come il D.L.egge.n. 42 del 22 marzo 2021. Delle aliquote prelevate in accordo alla legislazione menzionata, solo una รจ destinata al laboratorio, ad eccezione del caso in cui il laboratorio non disponga di un metodo accreditato (per attivitร di controllo) o almeno validato (per le attivitร di monitoraggio) per una specifica ricerca. In questo caso, le autoritร sanitarie dovrebbero procedere al prelievo di unโulteriore aliquota del campione al fine di garantire il completamento di tutte le analisi richieste, che deve essere trasferita tal quale dal laboratorio ricevente al laboratorio in possesso della prova accreditata o validata. Le aliquote prelevate devono essere accompagnate da un verbale di prelevamento redatto, firmato e in numero di copie conformi alle indicazioni riportate dettagliatamente nellโAllegato 1 Punto 4 del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021. Inoltre, le informazioni da fornire ai laboratori dovranno essere coerenti con quanto riportato nellโanagrafica EFSA, a cui le autoritร preposte al controllo ufficiale dovranno fare riferimento nella compilazione del verbale.
I laboratori ufficiali, nellโambito del presente piano, effettuano il controllo analitico che consiste nella determinazione di uno o piรน contaminanti nel prodotto alimentare per verificare il rispetto del tenore massimo del contaminante/i nel prodotto alimentare, in accordo alle modalitร indicate negli specifici regolamenti UE e nellโAllegato 1 del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 e s.m.i., nonchรฉ i livelli del contaminante/i nel prodotto alimentare considerato, allo scopo di valutare lโesposizione. I LNR assicurano il coordinamento ed il supporto delle attivitร analitiche dei laboratori ufficiali e il rispetto delle disposizioni adottate in ambito europeo in merito alle prestazioni dei metodi analitici impiegati.
Trasmissione dei risultati
I laboratori ufficiali inseriscono tutte le informazioni richieste in merito alle analisi effettuate per il controllo ufficiale o per il monitoraggio negli specifici sottoflussi VIG del sistema NSIS, non appena disponibili e comunque non oltre il 15 febbraio dellโanno successivo (salvo diverse indicazioni) a quello cui si riferiscono, in quanto, oltre tale data, i file inviati non verranno accettati dal sistema.
Le Regioni e il Ministero, in accordo con i laboratori ufficiali, possono predisporre attivitร aggiuntive di controllo โ extrapiano – che rispondano a specifiche esigenze nazionali o locali.


